Il CIPE, nella seduta del 7 giugno 1993, ha deliberato quanto segue: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, la verifica sulla persistenza negli anni 1993-96 delle condizioni di mercato del greggio che hanno dato luogo nel triennio 1990-92 all'esonero dalla corresponsione dell'aliquota del prodotto della coltivazione di cui agli articoli 33 e 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sara' effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tenendo conto sia della situazione generale del settore, sia della remunerativita' media dell'attivita' di produzione di idrocarburi. Le condizioni, per le quali e' stato disposto l'esonero negli anni 1990-1992, possono essere rappresentate da un indice di riferimento, per gli anni 1988-89-90, che tenga conto del valore dei costi medi CIF del greggio importato in Italia ponderato secondo le rispettive quantita', rettificato con il valore medio delle quotazioni dell'olio combustibile ATZ al 3,5% di zolfo sul mercato del Mediterraneo. La conferma dell'esonero per i due bienni 1993-94 e 1995-96 puo' essere disposta se il valore dello stesso indice di riferimento, calcolato rispettivamente per il triennio 1990-92 e 1992-94, risulti equivalente, in termini reali e in dollari, all'indice di riferimento delle condizioni di mercato del greggio esistente negli anni 1988-90".