IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/1992, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densita' venatoria minima; Visto l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalita' per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione degli atti relativi all'attuazione della legge n. 157/1992, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 31 dicembre 1992, n. 17869, con il quale sono stati fissati gli indici di densita' venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia per ogni ambito territoriale di caccia che per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 gennaio 1993, n. 20319, con il quale sono stati rettificati gli indici di densita' venatoria minima, sia relativamente al numero di cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi; Considerato che le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, in sede di elaborazione dei piani faunistici venatori previsti dall'art. 10 della legge n. 157/1992, hanno ulteriormente modificato e notificato a questa amministrazione rispettivamente con note n. 4088 del 2 aprile 1993, n. 697 del 22 febbraio 1993 e n. 2400/11621 del 29 marzo 1993 i dati relativi sia al numero di cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi; Ritenuto di procedere in conseguenza all'adeguamento dell'indice di densita' venatoria minima per la zona faunistica delle Alpi; Decreta: Art. 1. L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, gia' ridefinito con decreto ministeriale 30 gennaio 1993, n. 20319, e' confermato in 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.