IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157,  recante:  "Norme  per  la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio";
  Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge  n.
157/1992,  il  quale  prevede  che,  in  sede di prima attuazione, il
Ministero dell'agricoltura e  delle  foreste  definisca  l'indice  di
densita' venatoria minima;
  Visto  l'art.  14,  commi  3 e 4, della legge suddetta, inerente la
gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalita' per la
definizione del predetto  indice  per  ogni  ambito  territoriale  di
caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini  per  l'adozione  degli
atti  relativi  all'attuazione  della legge n. 157/1992, da parte dei
soggetti partecipanti al procedimento di programmazione  della  legge
medesima;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
31 dicembre 1992, n. 17869, con  il  quale  sono  stati  fissati  gli
indici di densita' venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia
per ogni ambito territoriale di caccia che per il territorio compreso
nella zona faunistica delle Alpi;
  Visto  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del
30 gennaio 1993, n. 20319, con il quale sono  stati  rettificati  gli
indici  di  densita' venatoria minima, sia relativamente al numero di
cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona
faunistica delle Alpi;
  Considerato che le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, in sede di
elaborazione dei piani  faunistici  venatori  previsti  dall'art.  10
della  legge n. 157/1992, hanno ulteriormente modificato e notificato
a questa amministrazione rispettivamente  con  note  n.  4088  del  2
aprile 1993, n. 697 del 22 febbraio 1993 e n. 2400/11621 del 29 marzo
1993  i  dati  relativi sia al numero di cacciatori che al territorio
agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi;
  Ritenuto di procedere in conseguenza all'adeguamento dell'indice di
densita' venatoria minima per la zona faunistica delle Alpi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'indice di densita' venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima  attuazione  e
per  ogni  ambito territoriale di caccia, gia' ridefinito con decreto
ministeriale 30 gennaio 1993,  n.  20319,  e'  confermato  in  0,0526
cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.