IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la risoluzione  n.  841  del  Consiglio  di  sicurezza  delle
Nazioni Unite in data 16 giugno 1993,  che,  in  quanto  adottata  ai
sensi del capitolo VII della Carta  delle  Nazioni  Unite,  ha  forza
obbligatoria per gli Stati membri; 
  Visto il regolamento CEE n. 1608/93 del  Consiglio  del  24  giugno
1993; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare  esecuzione
da parte italiana ai predetti atti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio  con  l'estero  e
della marina mercantile; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle
autorita'  di  fatto  in  Haiti,  ovvero   che   siano   controllati,
direttamente o indirettamente da detti soggetti,  o  anche  da  enti,
ovunque situati o costituiti che siano posseduti  o  controllati  dal
Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti. 
  2. L'indisponibilita' di cui  al  comma  1  non  si  applica  nelle
ipotesi di adempimento di  obbligazioni  legittimamente  assunte  dai
soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di  residenti  con
atto di data certa anteriore alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Gli istituti di credito e gli altri  soggetti  che  detengono  a
qualsiasi titolo i fondi resi  indisponibili  dal  presente  decreto-
legge sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.