IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la risoluzione n. 841 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 16 giugno 1993, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visto il regolamento CEE n. 1608/93 del Consiglio del 24 giugno 1993; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero e della marina mercantile; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprieta', appartenenti al Governo di Haiti o alle autorita' di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorita' in Haiti. 2. L'indisponibilita' di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto- legge sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.