IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata  del  vino  "Vernaccia  di  San  Gimignano"  ed  e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  novembre  1987
con  il  quale  e' stato modificato il disciplinare di produzione del
vino in questione;
  Vista la domanda presentata  dagli  interessati,  a  termini  degli
articoli  6  e  7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930/1963,
intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Vernaccia di San Gimignano" corredata dal
parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana;
  Visti  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di origine dei vini favorevole al riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino  "Vernaccia
di   San  Gimignano"  e  la  relativa  proposta  di  disciplinare  di
produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1993;
  Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164,  recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  il  vino  a  denominazione di origine controllata
"Vernaccia di San Gimignano"  possiede  i  requisiti  di  particolare
pregio  di  cui  all'art.  8  della  predetta legge n. 164/1992 e che
sussistono per esso le condizioni richieste per  il  passaggio  della
denominazione  di  origine  dalla  categoria  delle  denominazioni di
origine  controllata  a  quella  delle   denominazioni   di   origine
controllata e garantita;
  Ritenuta  l'opportunita',  in  relazione  alle considerazioni sopra
esposte, di accogliere la domanda sopra citata;
  Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n.  164/1992,
concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il riconoscimento
delle denominazioni di origine e la  delimitazione  delle  rispettive
zone     di    produzione    vengano    effettuate    contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di San
Gimignano" di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8  marzo
1966  e  18  novembre  1987,  e'  riconosciuta  come denominazione di
origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine controllata e garantita  "Vernaccia  di
San  Gimignano"  e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo
comma del presente articolo, le cui norme entrano  in  vigore  il  1
settembre 1993.