IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di San Gimignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione del vino in questione; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930/1963, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Toscana; Visti il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Vernaccia di San Gimignano" e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che il vino a denominazione di origine controllata "Vernaccia di San Gimignano" possiede i requisiti di particolare pregio di cui all'art. 8 della predetta legge n. 164/1992 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita; Ritenuta l'opportunita', in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopra citata; Considerato che l'art. 8, comma 3, della citata legge n. 164/1992, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuate contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata del vino "Vernaccia di San Gimignano" di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966 e 18 novembre 1987, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata e garantita "Vernaccia di San Gimignano" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al primo comma del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1 settembre 1993.