IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Trento" spumante corredata dal parere del comitato vitivinicolo della provincia autonoma di Trento; Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino spumante "Trento" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1992; Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta di disciplinare sopra citato; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che l'art. 8, comma 3 della predetta legge, concernente modalita' procedurali, dispone che il riconoscimento delle denominazioni di origine e la delimitazione delle rispettive zone di produzione vengano effettuati contestualmente all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge, concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Trento" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1 settembre 1993.