IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 12  luglio  1963,  n.
930,  contenente  norme  per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini  dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Trento"  spumante  corredata  dal  parere  del comitato vitivinicolo
della provincia autonoma di Trento;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle   denominazioni   di   origine  dei  vini  e  la  proposta  del
disciplinare di produzione del vino spumante "Trento"  formulata  dal
comitato  stesso  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10
settembre 1992;
  Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla  proposta
di disciplinare sopra citato;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato che l'art. 8, comma 3 della predetta legge, concernente
modalita'  procedurali,   dispone   che   il   riconoscimento   delle
denominazioni  di origine e la delimitazione delle rispettive zone di
produzione vengano effettuati  contestualmente  all'approvazione  dei
relativi   disciplinari  di  produzione,  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Trento" ed
e'   approvato,  nel  testo  annesso,  il  relativo  disciplinare  di
produzione.
  Tale denominazione e' riservata al vino spumante che risponde  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1  settembre 1993.