IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 26 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista  la domanda in data 8 aprile 1993 presentata dalla Vita nuova
S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di  una
tariffa  di  assicurazione  sulla vita e delle relative condizioni di
polizza;
  Vista la documentazione allegata alla predetta domanda;
  Vista la nota n. 331535 del 21 aprile 1993 con la quale  l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo
-  ISVAP,  ha  comunicato  che  non  esistono  elementi ostativi alla
emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvata, secondo il testo autenticato e depositato  presso  il
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione  generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le rel-
ative  condizioni  speciali  di  polizza, presentate dalla Vita nuova
S.p.a., con sede in Milano:
   1) tariffa di assicurazione, denominata "investire in cultura",  a
premio  annuo  costante,  con  prestazione sia in caso di morte che a
scadenza ed aggiuntiva nel  caso  di  conseguimento  del  diploma  di
maturita'  nel  numero  degli  anni  previsto dal corso di studio. La
tariffa  prevede  inoltre   ulteriori   prestazioni   nel   caso   di
conseguimento  del  diploma  di laurea entro il 31 dicembre dell'anno
solare successivo a quello di scadenza  della  durata  del  corso  di
laurea prescelto (tariffa a tasso tecnico 4%);
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, della tariffa
di cui al precedente punto 1);
   3)  condizioni  di  polizza,  comprensive  delle   condizioni   di
applicazione  della  tariffa,  regolanti  la riduzione del premio, da
applicare a  contratti  emessi  nella  forma  tariffaria  di  cui  al
precedente   punto   1)  allorquando  il  premio  corrisposto  superi
l'importo di L. 1.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1  luglio 1993
                                         Il direttore generale: CINTI