IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente  "Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine di vini";
  Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi dell'art. 23, comma 1,
della  citata  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  le  disposizioni
concernenti "il colore, la  forma,  la  tipologia,  la  capacita',  i
materiali  e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i
vini a denominazione di origine";
  Sentiti al riguardo gli  enti  e  le  organizzazioni  di  categoria
operanti nel settore vitivinicolo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Forma recipienti
  1.  I  recipienti di capacita' nominale non superiore a 5 litri nei
quali  sono  confezionati  i  vini  immessi   al   consumo   con   la
denominazione   di   origine   controllata   e  garantita  o  con  la
denominazione di origine controllata, devono essere di forma idonea a
richiamare le caratteristiche di qualita' dei vini in essi contenuti.
  2. Per i vini e denominazione di origine controllata e garantita, i
recipienti non riconducibili alle forme tradizionalmente  in  uso  al
momento  del  loro  riconoscimento  non sono ammessi. Eventuali nuove
forme possono  essere  adottate  ove  specificatamente  previste  dai
relativi disciplinari di produzione.
  3.  Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata eventuali
fogge  di  contenitori   di   forma   evoluta   rispetto   a   quelle
tradizionalmente  in uso, devono essere specificatamente previste dai
relativi disciplinari di produzione ai sensi dell'art. 10,  comma  2,
della  legge  10  febbraio 1992, n. 164, od autorizzate dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  4. Ove si manifestino particolari esigenze di carattere  espositivo
o   promozionale,  su  richiesta  degli  operatori  interessati,  con
apposita  autorizzazione  del  Ministero  dell'agricoltura  e   delle
foreste  e'  consentito  l'utilizzo temporaneo dei contenitori aventi
forma  ed  abbigliamento  idonei   ad   attirare   l'attenzione   dei
consumatori   e   che  richiamino  lo  spirito  della  manifestazione
espositiva o promozionale cui si riferiscono.