IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine di vini"; Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni concernenti "il colore, la forma, la tipologia, la capacita', i materiali e le chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine"; Sentiti al riguardo gli enti e le organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo; Decreta: Art. 1. Forma recipienti 1. I recipienti di capacita' nominale non superiore a 5 litri nei quali sono confezionati i vini immessi al consumo con la denominazione di origine controllata e garantita o con la denominazione di origine controllata, devono essere di forma idonea a richiamare le caratteristiche di qualita' dei vini in essi contenuti. 2. Per i vini e denominazione di origine controllata e garantita, i recipienti non riconducibili alle forme tradizionalmente in uso al momento del loro riconoscimento non sono ammessi. Eventuali nuove forme possono essere adottate ove specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione. 3. Per i vini a denominazione di origine controllata eventuali fogge di contenitori di forma evoluta rispetto a quelle tradizionalmente in uso, devono essere specificatamente previste dai relativi disciplinari di produzione ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, od autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 4. Ove si manifestino particolari esigenze di carattere espositivo o promozionale, su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' consentito l'utilizzo temporaneo dei contenitori aventi forma ed abbigliamento idonei ad attirare l'attenzione dei consumatori e che richiamino lo spirito della manifestazione espositiva o promozionale cui si riferiscono.