IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1992; Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali di cui all'art. 9 della citata legge n. 341/1990; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXXIX- ter del medesimo, la tabella XXXIX-quater, relativa al corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia puo' rilasciare l'anzidetto diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. Dopo la tabella XXXIX-ter, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXXIX-quater, relativa al di- ploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993 Registro n. 3 Universita' e ricerca, foglio n. 173