IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno  1935,  n.  1071  -  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652  -  Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista  la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  in
terapia  della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta'
evolutiva espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1992;
  Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali  di  cui
all'art. 9 della citata legge n. 341/1990;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento didattico universitario e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella XXXIX- ter del medesimo, la tabella XXXIX-quater, relativa al
corso  di diploma universitario in terapia della riabilitazione della
neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario in terapia della riabilitazione della  neuro  e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che  la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  puo'  rilasciare
l'anzidetto  diploma  universitario  in  terapia della riabilitazione
della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.
  Dopo la tabella XXXIX-ter, annessa al citato decreto  30  settembre
1938,  n.  1652, e' aggiunta la tabella XXXIX-quater, relativa al di-
ploma universitario in terapia della  riabilitazione  della  neuro  e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 dicembre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1993
Registro n. 3 Universita' e ricerca, foglio n. 173