IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle Universita' e degli
istituti di istruzione superiore.
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'   di    procedere    alla    revisione
dell'ordinamento  didattico  del  corso di laurea in geografia di cui
alla tabella XXXIV dell'ordinamento didattico universitario;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Preso atto che non esistono ordini e collegi professionali  di  cui
all'art. 9 della citata legge n. 341/1990;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'ordinamento  didattico  del  corso  di laurea in geografia di cui
alla tabella XXXIV dell'ordinamento didattico universitario,  annessa
al  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  e'  soppresso  e
sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXXIV, allegata al
presente decreto e di cui fa parte integrante. La tabella II  annessa
al  predetto  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' modificata
nel senso che la laurea in geografia  puo'  essere  rilasciata  dalle
facolta'  di  lettere  e  filosofia,  magistero,  scienze matematiche
fisiche e naturali, economia  e  commercio,  architettura  e  scienze
politiche.