IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia
di commerico su aree pubbliche"; 
  Visto  l'art.  7  di  tale  legge  che  attribuisce   al   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro della sanita' per gli aspetti igienico-sanitari, il  compito
di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa; 
  Vista la lettera del Ministero della sanita'  18  giugno  1992,  n.
701/65, con la quale e' stato espresso il previsto concerto  per  gli
aspetti igienico-sanitari; 
  Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e  di
quelle  a  carattere  generale  dei  commercianti,  dell'Associazione
nazionale dei comuni (ANCI) e delle regioni; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 29 ottobre 1992; 
  Ritenuto non opportuno aumentare da due a  tre,  nella  commissione
comunale di  cui  all'art.  4  della  legge  citata,  il  numero  dei
rappresentanti delle organizzazioni del commercio su  aree  pubbliche
maggiormente rappresentative a  livello  provinciale,  in  quanto  il
numero previsto e' sufficiente a consentire un'adeguata  presenza  di
tali organizzazioni nella commissione comunale in discorso; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione fatta  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota 12 dicembre 1992, n. 192611; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Agli effetti del presente decreto  per  "legge"  si  intende  la
legge 28 marzo 1991, n. 112; per "registro" il registro di  cui  alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso  elenco  speciale
previsto dall'art. 9 di tale legge; per "autorizzazione"  si  intende
l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge; per "aree  pubbliche"
si intendono strade, canali, piazze, comprese  quelle  di  proprieta'
privata gravate da servitu' di pubblico passaggio, ed ogni altra area
di qualunque natura destinata ad uso  pubblico;  per  "posteggio"  si
intende la parte di "area pubblica", o di  area  privata  di  cui  il
comune abbia la disponibilita', che  viene  data  in  concessione  al
titolare    dell'attivita'    disciplinata    dalla    legge;     per
"somministrazione di alimenti e bevande" si  intende  la  vendita  di
tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di  impianti
o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul  posto
i prodotti acquistati;  per  "fiera  locale"  o  "mercato  locale"  o
"fiera" o "mercato" si  intende  l'afflusso,  anche  stagionale,  nei
giorni stabiliti e sulle aree a cio' destinate  di  cui  all'art.  1,
comma  1,  della  legge,  di  operatori  autorizzati  ad   esercitare
l'attivita' disciplinata dalla legge; per "fiere-mercato o sagre"  si
intendono fiere o mercati locali che  si  svolgono  in  occasione  di
festivita' locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in
una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende  il  numero
delle volte che l'operatore si e' presentato in tale fiera o  mercato
o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o  meno  svolgere
l'attivita'; per "societa' di persone" si intendono  le  societa'  in
nome collettivo e le societa' in accomandita' semplice  iscritte  nel
registro delle imprese; per  "vendita  a  domicilio"  si  intende  la
vendita di prodotti al consumatore  effettuata  non  solo  nella  sua
privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali
si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo
di  alimenti  e  bevande;  per  "settore  merceologico"  si   intende
l'insieme dei  prodotti  o  alimentari  (settore  alimentare)  o  non
alimentari (settore  non  alimentare)  o  degli  uni  e  degli  altri
(settore misto); per "specializzazioni merceologiche" si intendono le
tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge  11
giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; per  UPICA  si  intende
l'ufficio    provinciale    dell'industria,    del    commercio     e
dell'artigianto; per camera di commercio,  la  camera  di  commercio,
industria, artigianto e agricoltura. 
 
 
 
 
 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 112/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 7 (Norme transitorie e finali). -  1.  I  soggetti
          che   esercitano   il  commercio  su  aree  pubbliche  sono
          sottoposti alle  stesse  norme  che  riguardano  gli  altri
          commercianti  al  dettaglio,  di  cui  alla legge 11 giugno
          1971, n. 426, e  al  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          purche'  esse  non  contrastino con specifiche disposizioni
          della presente legge.
             2.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita'
          per  gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di
          esecuzione della presente legge entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  medesima, sentito il parere
          delle organizzazioni nazionali di categoria e di  quelle  a
          carattere   generale  dei  commercianti,  dell'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI) e  delle  regioni.  Il
          regolamento  puo'  prevedere,  per  le  infrazioni alle sue
          norme, sanzioni amministrative del pagamento di  una  somma
          da lire duecentomila a lire seicentomila.
             3.  I  soggetti che alla data di entrata in vigore della
          presente legge siano titolari dell'autorizzazione  prevista
          dalla  legge  19  maggio  1976,  n.  398,  hanno  diritto a
          continuare l'attivita' commerciale  nei  posteggi  indicati
          nell'autorizzazione  stessa, oltre che in forma itinerante,
          secondo le modalita' previste dal regolamento di esecuzione
          della   presente   legge.   Fino   all'emanazione  di  tale
          regolamento continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  in
          vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
             4.  I  soggetti che alla data di entrata in vigore della
          presente legge siano iscritti nella  sezione  speciale  del
          registro  degli  esercenti  il commercio, di cui all'art. 3
          della  legge  11  giugno  1971,  n.  426,   hanno   diritto
          all'iscrizione,  per  le  medesime  attivita' e le medesime
          tabelle e categorie  merceologiche,  nel  registro  di  cui
          all'art.  1  della  medesima  legge 11 giugno 1971, n. 426,
          previa presentazione di apposita  domanda  alla  camera  di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura competente
          per territorio entro due anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.
             5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge  si  svolgono  nei  giorni
          domenicali e festivi possono continuare a  svolgersi  negli
          stessi  giorni.  Resta salva la facolta' degli operatori al
          dettaglio diversi dai commercianti  su  aree  pubbliche  di
          tenere  aperti  i propri esercizi in tali giorni secondo le
          modalita' previste  dal  regolamento  di  esecuzione  della
          presente  legge.  Fino  all'emanazione  di tale regolamento
          continuano ad applicarsi le  disposizioni  in  vigore  alla
          data di pubblicazione della presente legge.
             6.  La  presente  legge  non  si  applica ai coltivatori
          diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali  esercitino  sulle
          aree  di  cui  all'art.  1,  comma 1, la vendita dei propri
          prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della
          legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965,
          n.  976,  salvo  che  per  le  disposizioni  relative  alla
          concessione  dei  posteggi  ed  alle  soste per l'esercizio
          dell'attivita' in forma itinerante.
             7. La  presente  legge  non  si  applica  a  coloro  che
          esercitano  esclusivamente  la vendita a domicilio ai sensi
          dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
             8. Sono abrogate la legge 19 maggio  1976,  n.  398,  le
          disposizioni  contenute  nell'art.  2 della legge 28 luglio
          1971, n. 558, e nell'art.  3 della legge 11 giugno 1971, n.
          426, nonche' tutte le disposizioni che limitano  o  vietano
          il  commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per
          motivi diversi da quelli di ordine  igienico,  sanitario  e
          fitosanitario.  Resta  salvo  il divieto di vendere bevande
          alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da  quelle  poste
          in  vendita  in  recipienti  chiusi  nei  limiti  e  con le
          modalita' di cui all'art. 176, comma primo, del regolamento
          per l'esecuzione del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza,  approvato  con  regio decreto 6 maggio 1940, n.
          635, come modificato dall'art.  7  della  legge  11  maggio
          1981, n. 213.  Resta salvo altresi' il divieto di vendere o
          esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
             9.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  legislative  e  le
          funzioni amministrative attribuite in materia di  commercio
          alle  regioni  a statuto speciale ed alle province autonome
          di Trento e di Bolzano, nonche' le competenze regionali  in
          materia di fiere e mercati".
             -  Il  testo  dell'art.  4 della legge n. 112/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 4 (Commissioni).  -  1.  Presso  ogni  comune  con
          popolazione  residente  non  inferiore a 10.000 abitanti e'
          istituita una commissione composta di esperti dei  problemi
          della    distribuzione    e    di    rappresentanti   delle
          organizzazioni del  commercio,  della  cooperazione  e  dei
          coltivatori   agricoli   produttori   diretti  maggiormente
          rappresentative a livello provinciale:  la  commissione  e'
          nominata dal sindaco.
             2.  Per  i  comuni con popolazione residente inferiore a
          10.000  abitanti  e'  istituita  un'unica  commissione  per
          ciascuna   provincia;   la   commissione  e'  nominata  dal
          presidente della giunta regionale.
             3. Presso ogni  regione  e'  istituita  una  commissione
          composta  di  esperti dei problemi della distribuzione e di
          rappresentanti delle organizzazioni del commercio  e  della
          cooperazione   maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale; la commissione e' nominata dal presidente  della
          giunta regionale.
             4.  Il  numero  dei  membri  delle commissioni di cui ai
          commi 1, 2 e 3,  i  criteri  per  la  scelta  di  essi,  la
          presidenza  ed  il  funzionamento  delle commissioni stesse
          sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente
          legge, ove a cio' non provvedano gli statuti  di  cui  alla
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni
          capoluoghi di provincia o  con  popolazione  residente  non
          inferiore   a  50.000  abitanti,  della  commissione  unica
          provinciale e  della  commissione  regionale  fa  parte  di
          diritto     il     direttore    dell'ufficio    provinciale
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA)  o
          altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri  possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 426/1971, sulla
          disciplina del commercio, e' il seguente:
             "Art. 9  (Elenco  speciale).  -  Sono  iscritti  in  uno
          speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle
          disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:
              1)   che  siano  preposti  dal  titolare  dell'impresa,
          esercente una delle attivita' indicate  nell'art.  1,  alla
          gestione  di  ciascun  punto  di  vendita  o  di  esercizio
          pubblico, o che, in qualita' di institori,  siano  preposti
          all'esercizio   di   una  sede  secondaria  o  di  un  ramo
          particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile;
              2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita
          o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali  la
          legge  e  i  regolamenti  che li disciplinano o gli statuti
          prevedano  l'esercizio  delle  attivita'  di   vendita   al
          pubblico;
              3)  che  siano  preposti ai sensi dell'art. 320, quarto
          comma, del codice civile all'esercizio  di  un'impresa  che
          svolga una delle attivita' indicate nell'art. 1.
             La   domanda   per   l'iscrizione  nell'elenco  speciale
          previsto dal presente articolo deve essere  presentata  dal
          titolare   della   impresa   o  dal  legale  rappresentante
          dell'ente interessato".
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  112/1991  e'  il
          seguente:
             "Art.  2  (Rilascio  dell'autorizzazione per l'esercizio
          del  commercio  su  aree  pubbliche).  -  1.  Il   rilascio
          dell'autorizzazione  per  l'esercizio del commercio su aree
          pubbliche di cui all'art. 1 e'  subordinato  all'iscrizione
          nel  registro  degli  esercenti il commercio previsto dalla
          legge 11 giugno 1971, n. 426.
             2. L'autorizzazione per esercitare  l'attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  2, lettera a), e' efficace per il solo
          territorio del comune  nel  quale  il  richiedente  intende
          esercitarla  ed  e' rilasciata dal sindaco nei limiti della
          disponibilita'  delle  aree  previste  a  tal  fine,  negli
          strumenti  urbanistici, per i mercati rionali o individuate
          dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione  di
          una fiera locale o mercato.
             3.  L'autorizzazione  per  esercitare l'attivita' di cui
          all'art. 1, comma 2, lettera b),  e'  efficace  nell'ambito
          del   territorio   della   regione  ed  e'  rilasciata  dal
          presidente della giunta regionale, o da  un  suo  delegato,
          nel  rispetto  di  criteri  programmatori,  anche numerici,
          fissati dalla regione stessa, nonche' dei principi e  delle
          attribuzioni  degli  enti locali di cui alla legge 8 giugno
          1990, n.  142.
             4. L'autorizzazione per esercitare  l'attivita'  di  cui
          all'art.  1,  comma  2, lettera c), e' efficace nell'ambito
          del territorio della regione, abilita anche alla vendita  a
          domicilio  di  consumatori  ed e' rilasciata dal presidente
          della giunta regionale, o da un suo  delegato,  sentita  la
          commissione  di  cui  all'art. 4, comma 3, nel rispetto dei
          criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
             5.  L'autorizzazione  prevista  dal presente articolo e'
          rilasciata,  con  riferimento  alle  tabelle  merceologiche
          stabilite  per  l'esercizio  del  commercio al dettaglio ai
          sensi dell'art. 37, primo  comma,  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426,  e  delle  relative  norme di esecuzione, a
          persone fisiche  o  a  sociaeta'  di  persone  regolarmente
          costituite secondo le norme vigenti.
             6.  L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree
          pubbliche di prodotti alimentari abilita sia  alla  vendita
          che  alla  somministrazione  degli stessi. Essa puo' essere
          rilasciata  solo  se  sussistano  i  requisiti   soggettivi
          richiesti per l'una e per l'altra attivita'.
             7.  Ai  mercati  o  alle  fiere locali che si svolgono a
          cadenza mensile, o con intervalli  di  piu'  ampia  durata,
          possono   partecipare   i  titolari  di  autorizzazione  al
          commercio su aree pubbliche di cui all'art.  1  provenienti
          da   tutto   il  territorio  nazionale,  nei  limiti  delle
          disponibilita' delle aree destinate a tale scopo dal comune
          e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione
          della presente legge".
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  112/1991  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Per  commercio  su aree
          pubbliche si intendono la vendita di merci al  dettaglio  e
          la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e bevande
          effettuate su aree pubbliche, comprese quelle  del  demanio
          marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la
          disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte.
             2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
              a)  su aree date in concessione per un periodo di tempo
          pluriennale per  essere  utilizzate  quotidianamente  dagli
          stessi soggetti durante tutta la settimana;
              b)  su aree date in concessione per un periodo di tempo
          pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni
          della settimana indicati dall'interessato;
              c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante.
             3. Per mercati rionali si intendono le  aree  attrezzate
          destinate  all'esercizio quotidiano del commercio di cui al
          comma 1".
             - Il testo dell'art. 37 della legge n.  426/1971,  sulla
          disciplina del commercio, e' il seguente:
             "Art. 37 (Tabelle merceologiche). - Entro novanta giorni
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, il Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianato determina  le
          tabelle   merceologiche  alle  quali  deve  confermarsi  il
          rilascio delle  autorizzazioni,  sentito  il  parere  delle
          organizzazioni  nazionali  di  categoria dei commercianti a
          posto  fisso,  degli  ambulanti  e  delle  cooperative   di
          consumo.
             Le  tabelle  merceologiche  debbono prevedere il massimo
          raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare,
          le  limitazioni  previste  dalle   disposizioni   igienico-
          sanitarie.
             I  comuni  hanno facolta', previo consenso del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          introdurre   parziali  modifiche  alle  tabelle  stesse  in
          relazione alle esigenze e alle tradizioni  locali,  sentito
          il parere delle associazioni locali dei commercianti.
             Nell'ambito   della   gamma   merceologica   consentita,
          l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette  l'impiego
          di  qualsiasi  orgnizzazione  di vendita, sia specializzata
          che a libero servizio o mista".