IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma  2,  della  legge  8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,  n.
448,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con il quale e' data piena  ed  intera  esecuzione  alla  convenzione
relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come
habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, della medesima, e' entrata in vigore per l'Italia il  14
aprile 1977;
  Atteso  che,  a  norma  dell'art.  2,  comma  4,  della convenzione
sopracitata e sulla base dei criteri di  identificazione  delle  zone
umide della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone
umide  e degli uccelli acquatici" tenutasi a Helligenhafen dal 2 al 6
dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide  di
importanza   internazionale,   che   sono   state   quindi   inserite
nell'apposito elenco di cui  all'art.  2,  n.  1,  della  convenzione
medesima;
  Considerato  che  a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti
di  tale  convenzione  hanno  il  diritto  di  aggiungere  all'elenco
predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
  Atteso per altro che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar
prevede  che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone
umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali  nelle
zone  umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute
di  importanza   internazionale,   e   ne   assicura   una   adeguata
sorveglianza;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma  3,  della convenzione
relativa alal conservazione  della  vita  selvatica  e  dell'ambiente
naturale  in  Europa  (Convenzione di Berna), ratificata con legge n.
503/1981, prevede  per  le  parti  contraenti  l'impegno  a  prestare
particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che rivestono
importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e  III
alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le
aree  poste  lungo  le  linee  di  migrazione,  in  quanto  aree   di
svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Visto  il  decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di
importanza internazionale della zona umida "Valle Averto"  in  comune
di  Campagna  Lupia,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  20
febbraio 1989, che individua solo duecento ettari di detta  zona,  su
di  un  totale complessivo di circa cinquecento ettari e che pertanto
tale decreto non prevede la tutela delle rimanenti aree di  rilevante
interesse naturalistico ai fini della predetta convenzione di Ramsar;
  Considerato   altresi'   l'eccezionale   valore   naturalistico  ed
ecologico dell'intera zona umida in questione,  di  cui  all'allegata
planimetria,   che   costituisce   un   ambiente   naturale  lagunare
estremamente significativo per gli ecosistemi in  esso  ricompresi  e
per la ricchezza delle risorse naturali presenti;
  Considerato che la Valle Averto, nel suo insieme, e' caratterizzata
da  una  varieta'  di  ambienti  naturali e seminaturali quali quelli
relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque  salmastre  ed
ospita  molte  entita'  floristiche tipiche di detti ambienti, quali:
Phragmites australis,  Typha  sp.,  Juncus  sp.  Carex  sp.,  nonche'
aggruppamenti vegetazionali tipici delle zone umide;
  Considerato  che  le specie avifaunistiche gia' indicate nel citato
decreto 10 febbraio 1989, insistono per la  sosta  e  l'alimentazione
sia  nella  zona umida gia' individuata e soggetta a tutela sia nella
restante parte della Valle Averto;
  Considerato che alcuni di  tali  specie  ornitiche,  frequentatrici
della  zona  umida, quali il Falco di palude (Circus aeruginosus), il
Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus),  l'Avocetta  (Recuvirosta
avosetta),   il   Tarabusino  (Ixobrychus  minutus),  il  Fenicottero
(Phoenicopterus ruber), l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), sono
incluse nell'allegato di uccelli per le quali, ai sensi  dell'art.  4
della  direttiva  medesima, gli Stati membri adottano misure speciali
di conservazione degli habitat, al fine di garantire la sopravvivenza
e la riproduzione;
  Considerato  che  nel  biotopo  in  questione  nidificano   inoltre
regolarmente  alcune coppie di Fischione turco (Netta rufina), specie
ricompresa nell'allegato II della direttiva  n.  79/409/CEE  e  nella
risoluzione   del   Consiglio  del  2  aprile  1989,  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici;
 Riconosciuto  altresi'  che  la  zona  umida  di  Valle  Averto,  in
provincia  di  Venezia,  costituisce una zona fondamentalmente per le
migrazioni degli  uccelli  acquatici  e  che  in  particolare  ospita
durante  le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui
Tuffetto  (Tachybaptus   ruficollis),   Svasso   maggiore   (Podiceps
cristatus),  Berta minore (Puffinus puffinus), Tarabusino (Ixobrychus
minutus),  Nitticora  (Nycticorax   nycticorax),   Sgarza   ciuffetto
(Ardeola  ralloides),  Airone bianco maggiore (Egretta alba), Spatola
(Platalea leucorodia), Cavaliere d'Italia (Himantopus  himantopus)  e
Avocetta  (Recurvirostra  avosetta),  specie  queste  tutte  comprese
nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;
  Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II  della
convenzione   di   Berna,   nella   predetta  zona  umida  nidificano
regolarmente Garzetta  (Egretta  garzetta),  Airone  cinerino  (Ardea
cinerea),  Airone  rosso  (Ardea  purpurea),  Falco di palude (Circus
aeruginosus) e Tarabuso (Botaurus stellaris), per le quali ultime due
specie l'area medesima costituisce uno dei siti a  maggiore  densita'
di nidificazione in Italia;
  Atteso  quindi  che  tutte  le specie ornitiche citate nel presente
decreto sono ricomprese anche negli  allegati  della  convenzione  di
Berna,  con  l'aggiunta  altresi'  di  Volpoca  (Tadorna  tadorna)  e
Gruccione (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle  Averto
e   ricomprese  analogamente  nell'allegato  II  della  summenzionata
convenzione;
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della  regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna  e  costituisce  un   esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione;
  Atteso  quindi  che  la  zona  in  questione  soddisfa i criteri di
identificazione delle zone di importanza internazionale,  cosi'  come
adottati  in occasione della terza conferenza delle parti contraenti,
tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina);
  Visti l'art. 4,  lettera  h),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1987,
n. 184, concernente l'"Esecuzione del protocollo di emendamento della
convenzione internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982";
  Visto  il  proprio decreto del 10 febbraio 1989 di dichiarazione di
importanza internazionale della zona umida di Valle Averto;
  Considerato che la Valle Averto risulta  interamente  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico  dal decreto 1  agosto 1985 del Ministro per i
beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939;
 Visto quanto previsto dalla legge della  regione  Veneto  11  agosto
1986, n. 31, art. 37, comma 1, lettera a);
  Vista  la  propria  nota  n.  1178/SCN/2.4.20  del  10 aprile 1989,
inviata alla presidenza della giunta della regione Veneto nonche'  al
sindaco del comune di Campagna Lupia, di richiesta di un parere circa
l'ampliamento  come  zona  umida  di  importanza internazionale della
Valle Averto gia' oggetto del citato decreto 10 febbraio 1989;
  Visto il parere favorevole della regione Veneto, espresso con  nota
n.  14545/91  del 19 dicembre 1989, all'unita' ambientale della Valle
Averto;
  Vista la propria nota n. 1591/P/9z2 del  27  agosto  1992,  con  la
quale  si  dichiara  l'intenzione  di procedere all'ampliamento della
zona umida di importanza internazionale della Valle Averto;
  Vista la nota della regione Veneto n. 165/31.300 del 9 ottobre 1992
che sottolinea l'opportunita' di valutare tale ampliamento  nel  piu'
ampio contesto lagunare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  zona  umida "Valle Averto" ubicata nel comune di Campagna Lupia
(Venezia), contigua alla zona umida internazionale  gia'  individuata
con   decreto   ministeriale  10  febbraio  1989,  e'  dichiarata  di
importanza  internazionale  ai  sensi  e  per   gli   effetti   della
"Convenzione  relativa  alle zone umide di importanza internazionale,
sopratutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il
2 febbraio  1971,  secondo  i  confini  riportati  nella  planimetria
allegata al presente decreto sotto il numero I.