IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale sopratutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, della medesima, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; Atteso che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide della "Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici" tenutasi a Helligenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974, sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima; Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio; Atteso per altro che l'art. 4, comma 1, della convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata sorveglianza; Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della convenzione relativa alal conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta; Visto il decreto 10 febbraio 1989, relativo alla dichiarazione di importanza internazionale della zona umida "Valle Averto" in comune di Campagna Lupia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1989, che individua solo duecento ettari di detta zona, su di un totale complessivo di circa cinquecento ettari e che pertanto tale decreto non prevede la tutela delle rimanenti aree di rilevante interesse naturalistico ai fini della predetta convenzione di Ramsar; Considerato altresi' l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dell'intera zona umida in questione, di cui all'allegata planimetria, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti; Considerato che la Valle Averto, nel suo insieme, e' caratterizzata da una varieta' di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entita' floristiche tipiche di detti ambienti, quali: Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp. Carex sp., nonche' aggruppamenti vegetazionali tipici delle zone umide; Considerato che le specie avifaunistiche gia' indicate nel citato decreto 10 febbraio 1989, insistono per la sosta e l'alimentazione sia nella zona umida gia' individuata e soggetta a tutela sia nella restante parte della Valle Averto; Considerato che alcuni di tali specie ornitiche, frequentatrici della zona umida, quali il Falco di palude (Circus aeruginosus), il Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), l'Avocetta (Recuvirosta avosetta), il Tarabusino (Ixobrychus minutus), il Fenicottero (Phoenicopterus ruber), l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), sono incluse nell'allegato di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione; Considerato che nel biotopo in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fischione turco (Netta rufina), specie ricompresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Riconosciuto altresi' che la zona umida di Valle Averto, in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentalmente per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Berta minore (Puffinus puffinus), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone bianco maggiore (Egretta alba), Spatola (Platalea leucorodia), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Avocetta (Recurvirostra avosetta), specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata; Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta (Egretta garzetta), Airone cinerino (Ardea cinerea), Airone rosso (Ardea purpurea), Falco di palude (Circus aeruginosus) e Tarabuso (Botaurus stellaris), per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densita' di nidificazione in Italia; Atteso quindi che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche negli allegati della convenzione di Berna, con l'aggiunta altresi' di Volpoca (Tadorna tadorna) e Gruccione (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente nell'allegato II della summenzionata convenzione; Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalita' della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione; Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione della terza conferenza delle parti contraenti, tenutasi a Regina dal 27 maggio al 5 giugno 1987 (criteri di Regina); Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184, concernente l'"Esecuzione del protocollo di emendamento della convenzione internazionale, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982"; Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1989 di dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di Valle Averto; Considerato che la Valle Averto risulta interamente sottoposta a vincolo paesaggistico dal decreto 1 agosto 1985 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939; Visto quanto previsto dalla legge della regione Veneto 11 agosto 1986, n. 31, art. 37, comma 1, lettera a); Vista la propria nota n. 1178/SCN/2.4.20 del 10 aprile 1989, inviata alla presidenza della giunta della regione Veneto nonche' al sindaco del comune di Campagna Lupia, di richiesta di un parere circa l'ampliamento come zona umida di importanza internazionale della Valle Averto gia' oggetto del citato decreto 10 febbraio 1989; Visto il parere favorevole della regione Veneto, espresso con nota n. 14545/91 del 19 dicembre 1989, all'unita' ambientale della Valle Averto; Vista la propria nota n. 1591/P/9z2 del 27 agosto 1992, con la quale si dichiara l'intenzione di procedere all'ampliamento della zona umida di importanza internazionale della Valle Averto; Vista la nota della regione Veneto n. 165/31.300 del 9 ottobre 1992 che sottolinea l'opportunita' di valutare tale ampliamento nel piu' ampio contesto lagunare; Decreta: Art. 1. La zona umida "Valle Averto" ubicata nel comune di Campagna Lupia (Venezia), contigua alla zona umida internazionale gia' individuata con decreto ministeriale 10 febbraio 1989, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della "Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici", firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto sotto il numero I.