IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma  2,  della  legge  8
luglio 1986, n. 349;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394, all'art. 2, comma 3, e art. 6;
  Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerato altresi' l'eccezionale valore naturalistico della  zona
umida  di  cui  all'allegata  planimetria,  facente parte della Valle
dell'Averto, in  laguna  di  Venezia,  che  costituisce  un  ambiente
naturale  lagunare  estremamente  significativo per gli ecosistemi in
esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti;
  Considerato che la Valle Averto e' caratterizzata da  una  varieta'
di  ambienti  naturali  e  seminaturali  quali  quelli  relativi alla
presenza sia di acque dolci che di acque salmastre  ed  ospita  molte
entita'  floristiche  tipiche  di  questi ambienti, quali: Phragmites
australis, Typha sp., Juncus sp.,  Carex  sp,  nonche'  aggruppamenti
vegetazionali tipici delle zone unide;
  Considerato  che  la  zona umida in questione e' frequentata per la
sosta e l'alimentazione da specie avifaunistiche  gia'  indicate  nel
citato  decreto  del 10 febbraio 1989, quali: Falco di palude (Circus
aeruginosus), Cavaliere d'Italia  (Himantopus  himantopus),  Avocetta
(Recurvirostra avosetta), Tarabusino (Ixobrycus minutus), Fenicottero
(Phoenicopterus  ruber), Airone bianco maggiore (Egretta alba), e che
le stesse specie sono incluse nell'allegato di uccelli per le  quali,
ai  sensi  dell'art.  4  della  direttiva  medesima, gli Stati membri
adottano misure speciali di conservazione degli habitat  al  fine  di
garantire la sopravvivenza e la riproduzione;
 Considerato   che   nel  biotopo  in  questione  nidificano  inoltre
regolarmente alcune coppie di Fistione turco (Netta  rufina),  specie
compresa  nell'allegato  II  della  direttiva  n.  79/409/CEE e nella
risoluzione  del  Consiglio  del  2  aprile  1989,   concernente   la
conservazione degli uccelli selvatici;
  Riconosciuto  altresi' che la zona umida in questione, in provincia
di Venezia, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli
uccelli acquatici e che in particolare ospita durante  le  migrazioni
sino  a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (Tachibaptus
ruficollis),  Svasso  maggiore   (Podiceps   cristatus),   Tarabusino
(Ixobrycus   minutus),   Nitticora  (Nycticorax  nycticorax),  Sgarza
ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone bianco maggiore (Egretta alba),
Spatola  (Platalea  leucorodia),   Cavaliere   d'Italia   (Himantopus
himantopus)  Avocetta  (Recurvirostra  avosetta), specie queste tutte
comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata;
  Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II  della
convenzione   di   Berna,   nella   predetta  zona  umida  nidificano
regolarmente Garzetta  (Egretta  garzetta),  Airone  cinerino  (Ardea
cinerea),  Airone  rosso  (Ardea  purpurea),  Falco di palude (Circus
aeruginosus) e Tarabuso (Botaurus stellaris), per le quali ultime due
specie l'area medesima costituisce uno dei siti a  maggiore  densita'
di nidificazione in Italia;
  Atteso  quindi  che  tutte  le specie ornitiche citate nel presente
decreto sono ricomprese anche negli  allegati  della  convenzione  di
Berna,  con  l'aggiunta  altresi'  di  Volpoca  (Tadorna  tadorna)  e
Gruccione (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle  Averto
e   ricomprese  analogamente  nell'allegato  II  della  summenzionata
convenzione;
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della  regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna  e  costituisce  un   esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione;
  Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1989 di  dichiarazione  di
importanza   internazionale   della   zona   umida  di  Valle  Averto
coincidente con la zona in questione;
  Considerato che la Valle Averto risulta  interamente  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico dal decreto 1  agosto 1985 del Ministero per i
beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato che ai sensi della delibera della giunta  regionale  n.
4447 del 19 luglio 1988 la zona in questione e' stata dichiarata oasi
di protezione della fauna e della flora della regione Veneto;
  Considerato  che  i  vincoli  esistenti  non garantiscono la tutela
degli ecosistemi  presenti  di  valore  naturalistico  tale  da  aver
condotto    all'istituzione    della   zona   umida   di   importanza
internazionale per la stessa  zona  ai  sensi  della  convenzione  di
Ramsar;
  Vista  la  necessita'  di  assicurare  la  protezione di ecosistemi
caratteristici  dell'ambiente  naturale  della  Laguna   Veneta,   di
rilevanza  nazionale  e  internazionale,  minacciati  da  fenomeni di
degrado e inquinamento;
  Constatato il rischio di degrado che potrebbe corrispondere ad  una
variazione   dei   criteri   di  gestione  attualmente  in  atto  con
l'introduzione di attivita'  non  compatibili  con  la  conservazione
dell'ambiente;
  Considerato   che   dal   1985   l'area  in  questione  e'  gestita
dall'Associazione italiana per  il  WWF,  che  ne  ha  assicurato  la
protezione;  consentendo  lo sviluppo degli ecosistemi di particolare
valenza naturalistica e la fruizione dell'area da parte del  pubblico
nel rispetto della loro tutela;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  La  zona  umida "Valle Averto" ubicata nel comune di Campagna Lupia
(Venezia), secondo i confini riportati nell'allegata planimetria,  e'
individuata  come  area  destinata  a divenire riserva naturale dello
Stato.