IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, all'art. 2, comma 3, e art. 6; Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerato altresi' l'eccezionale valore naturalistico della zona umida di cui all'allegata planimetria, facente parte della Valle dell'Averto, in laguna di Venezia, che costituisce un ambiente naturale lagunare estremamente significativo per gli ecosistemi in esso ricompresi e per la ricchezza delle risorse naturali presenti; Considerato che la Valle Averto e' caratterizzata da una varieta' di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi alla presenza sia di acque dolci che di acque salmastre ed ospita molte entita' floristiche tipiche di questi ambienti, quali: Phragmites australis, Typha sp., Juncus sp., Carex sp, nonche' aggruppamenti vegetazionali tipici delle zone unide; Considerato che la zona umida in questione e' frequentata per la sosta e l'alimentazione da specie avifaunistiche gia' indicate nel citato decreto del 10 febbraio 1989, quali: Falco di palude (Circus aeruginosus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Tarabusino (Ixobrycus minutus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Airone bianco maggiore (Egretta alba), e che le stesse specie sono incluse nell'allegato di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitat al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione; Considerato che nel biotopo in questione nidificano inoltre regolarmente alcune coppie di Fistione turco (Netta rufina), specie compresa nell'allegato II della direttiva n. 79/409/CEE e nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Riconosciuto altresi' che la zona umida in questione, in provincia di Venezia, costituisce una zona fondamentale per le migrazioni degli uccelli acquatici e che in particolare ospita durante le migrazioni sino a circa 300 specie avifaunistiche tra cui Tuffetto (Tachibaptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Tarabusino (Ixobrycus minutus), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Airone bianco maggiore (Egretta alba), Spatola (Platalea leucorodia), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) Avocetta (Recurvirostra avosetta), specie queste tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna prima citata; Riconosciuto che, tra le specie di cui al citato allegato II della convenzione di Berna, nella predetta zona umida nidificano regolarmente Garzetta (Egretta garzetta), Airone cinerino (Ardea cinerea), Airone rosso (Ardea purpurea), Falco di palude (Circus aeruginosus) e Tarabuso (Botaurus stellaris), per le quali ultime due specie l'area medesima costituisce uno dei siti a maggiore densita' di nidificazione in Italia; Atteso quindi che tutte le specie ornitiche citate nel presente decreto sono ricomprese anche negli allegati della convenzione di Berna, con l'aggiunta altresi' di Volpoca (Tadorna tadorna) e Gruccione (Merops apiaster) quali specie presenti nella Valle Averto e ricomprese analogamente nell'allegato II della summenzionata convenzione; Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza e alla originalita' della sua flora e della sua fauna e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione; Visto il proprio decreto del 10 febbraio 1989 di dichiarazione di importanza internazionale della zona umida di Valle Averto coincidente con la zona in questione; Considerato che la Valle Averto risulta interamente sottoposta a vincolo paesaggistico dal decreto 1 agosto 1985 del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ai sensi della legge n. 1497/1939; Considerato che ai sensi della delibera della giunta regionale n. 4447 del 19 luglio 1988 la zona in questione e' stata dichiarata oasi di protezione della fauna e della flora della regione Veneto; Considerato che i vincoli esistenti non garantiscono la tutela degli ecosistemi presenti di valore naturalistico tale da aver condotto all'istituzione della zona umida di importanza internazionale per la stessa zona ai sensi della convenzione di Ramsar; Vista la necessita' di assicurare la protezione di ecosistemi caratteristici dell'ambiente naturale della Laguna Veneta, di rilevanza nazionale e internazionale, minacciati da fenomeni di degrado e inquinamento; Constatato il rischio di degrado che potrebbe corrispondere ad una variazione dei criteri di gestione attualmente in atto con l'introduzione di attivita' non compatibili con la conservazione dell'ambiente; Considerato che dal 1985 l'area in questione e' gestita dall'Associazione italiana per il WWF, che ne ha assicurato la protezione; consentendo lo sviluppo degli ecosistemi di particolare valenza naturalistica e la fruizione dell'area da parte del pubblico nel rispetto della loro tutela; Ordina: Art. 1. La zona umida "Valle Averto" ubicata nel comune di Campagna Lupia (Venezia), secondo i confini riportati nell'allegata planimetria, e' individuata come area destinata a divenire riserva naturale dello Stato.