IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n.  973,  e  successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle
partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o  enti
assicurativi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle autorizzazioni all'esercizio  delle  attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  S.I.D.A.  -  Societa'  italiana  di
assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale e' stato
fatto divieto alla S.I.D.A.  -  Societa'  italiana  di  assicurazioni
S.p.a.,  di  compiere  atti  di disposizione sui propri beni, a norma
degli articoli 43 e 44 della legge n. 295/1978;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale e'  stato
disposto,  ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi
e sindacali ordinari della predetta societa';
  Visto il provvedimento in data 29 luglio  1992,  con  il  quale  il
Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e   d'interesse   collettivo   -  ISVAP,  ha  nominato  i  commissari
straordinari per l'amministrazione della citta  impresa,  nonche'  il
presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza;
  Vista  la  lettera  in data 30 giugno 1993, n. 311103, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio  d'amministrazione
dell'Istituto  stesso ha deliberato, nella seduta del 30 giugno 1993,
di   proporre   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, a  tutela  degli  assicurati  e  dei  terzi  aventi
diritto alle prestazioni assicurative, l'adozione, ai sensi dell'art.
57  della  legge  n.  295/1978,  del  provvedimento  di  revoca delle
autorizzazioni  gia'  rilasciate   per   l'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa, e la conseguente liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa;
  Vista  la  relazione  per  la   commissione   consultiva   per   le
assicurazioni  private, predisposta dall'ISVAP in data 30 giugno 1993
nella quale sono indicate le motivazioni, che devono  intendersi  qui
integralmente  recepite,  in  base  alle  quali e' stata formulata la
proposta anzidetta;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta  del  30  giugno-1   luglio  1993,  ha  espresso  parere
favorevole  alla  revoca  di  tutte  le  autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla S.I.D.A. -  Societa'
italiana  di  assicurazioni  S.p.a., nonche' alla liquidazione coatta
amministrativa della societa' stessa;
  Vista la lettera in data 5 luglio 1993, n. 342811/1/2, con la quale
l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle  persone  idonee  ad
assumere  l'incarico  di commissario liquidatore della societa' sopra
citata;
  Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n.  576,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  24  novembre 1978, n. 738, in materia di
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del  personale  delle
imprese  di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrative
e, in particolare l'art. 1 il quale prevede che con  il  decreto  che
promuove   la  liquidazione  coatta  amministrativa  di  una  impresa
autorizzata ad  esercitare  le  assicurazioni  della  responsabilita'
civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore
e  dei  natanti  puo'  essere disposto il trasferimento d'ufficio del
portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro  i  danni
ad  altra  impresa  che  abbia  manifestato  preventivamente  il  suo
consenso;
  Visto il decreto ministeriale  26  novembre  1984  di  ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle  attivita' assicurativa e
riassicurativa  rilasciate  alla  Praevidentia  -   Assicurazioni   e
riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  luglio  1993, con il quale la
predetta societa' Praevidentia  e'  stata  autorizzata  ad  estendere
l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e riassicurativa a tutti i
rami danni, ad eccezione del ramo assistenza;
  Vista  la  lettera  in  data  23  luglio  1993,  con  la  quale  la
Praevidentia S.p.a. ha manifestato il proprio consenso ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 576/1978;
  Considerato  che per la predetta societa' Praevidentia ricorrono le
condizioni  prescritte  dalla  vigente   normativa   per   consentire
l'attuazione del trasferimento di portafoglio;
  Considerato  infine che, ai sensi dell'art. 1 del ripetuto decreto-
legge n.  576/1978,  occorre  fissare  le  modalita'  necessarie  per
l'attuazione del trasferimento del portafoglio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla S.I.D.A. - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., con sede
in  Roma,  sono  revocate  tutte  le autorizzazioni gia' concesse per
l'esercizio dell'attivita' assicurativa.