IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla S.I.D.A. - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1992, con il quale e' stato fatto divieto alla S.I.D.A. - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., di compiere atti di disposizione sui propri beni, a norma degli articoli 43 e 44 della legge n. 295/1978; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992 con il quale e' stato disposto, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta societa'; Visto il provvedimento in data 29 luglio 1992, con il quale il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha nominato i commissari straordinari per l'amministrazione della citta impresa, nonche' il presidente ed i componenti del comitato di sorveglianza; Vista la lettera in data 30 giugno 1993, n. 311103, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 30 giugno 1993, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a tutela degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, l'adozione, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 295/1978, del provvedimento di revoca delle autorizzazioni gia' rilasciate per l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, e la conseguente liquidazione coatta amministrativa dell'impresa; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 30 giugno 1993 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali e' stata formulata la proposta anzidetta; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 giugno-1 luglio 1993, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa gia' rilasciate alla S.I.D.A. - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., nonche' alla liquidazione coatta amministrativa della societa' stessa; Vista la lettera in data 5 luglio 1993, n. 342811/1/2, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della societa' sopra citata; Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1978, n. 738, in materia di agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrative e, in particolare l'art. 1 il quale prevede che con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilita' civile contro i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere disposto il trasferimento d'ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato preventivamente il suo consenso; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Praevidentia - Assicurazioni e riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1993, con il quale la predetta societa' Praevidentia e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa a tutti i rami danni, ad eccezione del ramo assistenza; Vista la lettera in data 23 luglio 1993, con la quale la Praevidentia S.p.a. ha manifestato il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 576/1978; Considerato che per la predetta societa' Praevidentia ricorrono le condizioni prescritte dalla vigente normativa per consentire l'attuazione del trasferimento di portafoglio; Considerato infine che, ai sensi dell'art. 1 del ripetuto decreto- legge n. 576/1978, occorre fissare le modalita' necessarie per l'attuazione del trasferimento del portafoglio; Decreta: Art. 1. Alla S.I.D.A. - Societa' italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, sono revocate tutte le autorizzazioni gia' concesse per l'esercizio dell'attivita' assicurativa.