IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   gelate dal 2 gennaio 1993 al 15 gennaio 1993  nella  provincia  di
Matera;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto   dei   danni   alle   produzioni,  strutture  aziendali  nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Matera:
   gelate dal 2 gennaio 1993 al 15 gennaio 1993 - provvidenze di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettere b), c), d) ed f), nel territorio dei
comuni di Bernalda, Montalbano  Ionico,  Pisticci,  Scanzano  Ionico,
Tursi;
   gelate  dal 2 gennaio 1993 al 15 gennaio 1993 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di
Bernalda,   Montalbano  Ionico,  Montescaglioso,  Pisticci,  Scanzano
Ionico, Stigliano, Tursi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA