IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile, n.  312  -  Libera  inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 31  ottobre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 139 del 15 giugno 1992, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente  al  corso  di
laurea in scienze della comunicazione;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sentito l'Ordine dei giornalisti;
  Riconosciuta l'opportunita' di procedere all'integrazione dell'art.
4  della  tabella  XL  allegata  al  suddetto decreto ministeriale 31
ottobre 1991;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'art. 4 della tabella XL allegata  al  decreto  ministeriale  31
ottobre 1991, di cui alle premesse, viene aggiunto il seguente comma:
"Il  numero  degli  iscrivibili  al  corso di laurea e' stabilito dal
senato accademico, sentito il  consiglio  di  facolta',  in  base  ai
criteri   fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge
n. 341/1990".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA