IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE Visto l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene prevista la deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il pi- ano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passivita' gia' esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione; Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in condizioni di dissesto, ai quali sono attribuiti trasferimenti di parte corrente in misura inferiore a quella media della classe demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta - determinata all'inizio di ciascun anno - che costituira' uno dei fattori di consolidamento finanziario della gestione; Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la media di ciascuna delle fasce demografiche indicate nel predetto decreto-legge n. 66 del 1989 all'art. 18, comma 1, lettera c), deve essere definita all'inizio di ciascun anno, considerando unificate le ultime due classi; Visti i propri decreti n. 3833/E3, del 27 giugno 1989, n. 1699/E3 del 17 maggio 1990, n. 5601/E3, del 22 gennaio 1991, n. 2215/E3, del 10 maggio 1991 e n. 3673/E3, del 19 giugno 1992 con i quali sono state determinate le medie dei trasferimenti ordinari e perequativi attribuiti, per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza; Ravvisata la necessita' di determinare anche la media dei trasferimenti attribuiti per l'anno 1993 alle province e ai comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza; Ritenuto che tali trasferimenti siano quelli previsti per le prov- ince e i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' quelli di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985/1987 in quanto ripartiti per legge col sistema della perequazione, e, infine, quelli relativi agli oneri contrattuali per l'anno 1993, discendenti dal contratto 1988-90, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992; Rilevato, riguardo al contributo perequativo derivante dall'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, che detto contributo risulta compreso nei trasferimenti attribuiti ai comuni per l'anno 1993, limitatamente alla quota assegnata nel 1989 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il raggiungimento delle assegnazioni complessive del 1988; Decreta: Art. 1. La media nazionale pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa, attribuiti per l'anno 1993 alle amministrazioni provinciali, e' di L. 73.994.