IL DIRETTORE GENERALE
                     DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
  Visto  l'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144,  e  successive
modificazioni   e  integrazioni,  con  il  quale  viene  prevista  la
deliberazione dei consigli comunali e provinciali riguardante il  pi-
ano  di  risanamento  finanziario per provvedere alla copertura delle
passivita'  gia'  esistenti  e  per  assicurare  in  via   permanente
condizioni di equilibrio della gestione;
  Considerato che ai sensi del comma 5 del citato art. 25 gli enti in
condizioni  di  dissesto,  ai  quali sono attribuiti trasferimenti di
parte corrente in  misura  inferiore  a  quella  media  della  classe
demografica di appartenenza, possono richiedere, con la presentazione
del piano, l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta -
determinata  all'inizio  di  ciascun  anno  - che costituira' uno dei
fattori di consolidamento finanziario della gestione;
  Rilevato, inoltre, che per il detto comma 5 la  media  di  ciascuna
delle  fasce  demografiche  indicate nel predetto decreto-legge n. 66
del 1989 all'art. 18, comma  1,  lettera  c),  deve  essere  definita
all'inizio  di  ciascun  anno,  considerando  unificate le ultime due
classi;
  Visti i propri decreti n. 3833/E3, del 27 giugno 1989,  n.  1699/E3
del  17 maggio 1990, n. 5601/E3, del 22 gennaio 1991, n. 2215/E3, del
10 maggio 1991 e n. 3673/E3, del 19 giugno  1992  con  i  quali  sono
state  determinate  le medie dei trasferimenti ordinari e perequativi
attribuiti, per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, alle province e  ai
comuni per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;
  Ravvisata   la   necessita'  di  determinare  anche  la  media  dei
trasferimenti attribuiti per l'anno 1993 alle province  e  ai  comuni
per ciascuna delle fasce demografiche di appartenenza;
  Ritenuto  che tali trasferimenti siano quelli previsti per le prov-
ince e i comuni a titolo di fondo ordinario e perequativo,  ai  sensi
degli  articoli 29, 30 e 31 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, nonche' quelli  di  cui  all'art.  11  del  decreto-legge  28
dicembre  1989,  n.  415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, concernente il  finanziamento  dei  maggiori  oneri  contrattuali
1985/1987   in   quanto   ripartiti   per  legge  col  sistema  della
perequazione, e, infine, quelli relativi agli oneri contrattuali  per
l'anno  1993,  discendenti  dal  contratto  1988-90,  pubblicati  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del  22  ottobre
1992;
  Rilevato,    riguardo    al    contributo   perequativo   derivante
dall'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di  cui  all'art.
6,  comma  7,  del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito
dalla legge 27 gennaio 1989, n.  20,  che  detto  contributo  risulta
compreso  nei  trasferimenti  attribuiti  ai  comuni per l'anno 1993,
limitatamente alla quota assegnata nel 1989 ai comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti per il raggiungimento  delle  assegnazioni
complessive del 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La media nazionale pro-capite dei trasferimenti di cui in premessa,
attribuiti per l'anno 1993 alle amministrazioni provinciali, e' di L.
73.994.