IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Considerato che la circolare 26 gennaio 1993, n. 4: "Interventi a favore delle attivita' musicali e di danza in Italia" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 1993 e, quindi ad esercizio finanziario 1993 gia' iniziato; Considerato che gli enti pubblici, in particolare quelli territoriali, nonche' le fondazioni, avevano deliberato il preventivo finanziario ed il programma di attivita' ai sensi della normativa precedentemente vigente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1993; Alla circolare 26 gennaio 1993, n. 4, al titolo IX, art. 19, "Disposizioni finali e transitorie" sono aggiunti i seguenti comma: Su conforme parere della commissione centrale per la musica, che valutera' situazioni ed elementi di ordine artistico ed organizzativo, potranno in via eccezionale, per il 1993, essere apportate deroghe alle condizioni cui sono subordinati gli interventi previsti dalla circolare n. 4 del 26 gennaio 1993, nei casi in cui - ad attivita' gia' programmata - siano intervenute sostanziali modifiche regolamentari al precedente regime. Quanto previsto all'art. 1, settimo comma, circa l'alternativita' tra istanze di sovvenzione per la realizzazione di festivals musicali e di danza con altre istanze presentate ad altro titolo, non si applica agli enti pubblici ed alle fondazioni, ove gli stessi comprovino di aver predisposto la programmazione delle attivita' prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare (12 febbraio 1993). Sono escluse, altresi', dalla predetta limitazione le associazioni che, avendo presentato istanza di sovvenzione per attivita' musicali e di danza, abbiano svolto in tutto o in parte tali attivita', prima dell'entrata in vigore della presente circolare (12 febbraio 1993). La documentazione preventiva deve, comunque, essere trasmessa entro venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare. Le istanze relative ai festival ed alle rassegne, alternative a quelle presentate per altro titolo, potranno tuttavia riguardare anche corsi o concorsi - in quanto attivita' collaterali - che si realizzano nell'ambito dei festival e delle rassegne medesime. In difetto dell'istanza e del preventivo artistico-finanziario riassuntivi dell'attivita' programmata di cui al sesto comma dell'art. 1, l'amministrazione provvedera' direttamente per l'anno 1993 alla predisposizione di una scheda riassuntiva. Le istanze riassuntive o le schede predisposte dell'amministrazione saranno portate all'esame della commissione centrale per la musica, purche' comprendano almeno la prevalenza delle iniziative programmate. Deroghe eccezionali a quanto previsto all'art. 13, circa la scrittura e l'utilizzazione del 70% dei ballerini, possono essere concesse in presenza di particolari esigenze artistiche, connesse all'attivita' da realizzare, previa istanza del legale rappresentante corredata da una documentata relazione del direttore artistico e del coreografo. p. Il Ministro: MACCANICO