IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose  e
l'istituzione  di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di
merci su strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  9  gennaio  1978,
concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge
sopra citata;
  Visto   il   decreto   ministeriale  8  novembre  1982  concernente
l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su  strada  per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
  Visti  i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo
il decreto 27 novembre 1991,  con  i  quali  negli  anni  sono  stati
approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;
  Espletate  le  procedure  di  cui  all'art. 53 della citata legge 6
giugno 1974, n. 298;
  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del  decreto-
legge  29  marzo  1993,  n. 82, recante misure urgenti per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
  Tenuto conto del parere espresso dal CIP in data 24 giugno 1993;
  Sentite le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali
dei settori economici direttamente interessati;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe
attualmente in vigore, secondo i principi contenuti nell'accordo  tra
Governo e parti sociali del 3 luglio 1993 sulla politica dei redditi;
  Ritenuto  che  in tale ottica l'adeguamento delle tariffe in vigore
possa utilmente realizzarsi con due distinti  successivi  incrementi,
il primo decorrente dalla data del presente decreto ed il secondo dal
1  gennaio 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   approvato   l'adeguamento   delle  tariffe  di  cui  alle
disposizioni generali e condizioni  di  applicazione,  approvato  con
decreto  ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 3,50 per cento
rispetto alle tariffe in vigore.
  2. Tale adeguamento e' riferito:
   ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C  delle  indicate
posizioni;
   alle  maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo di cui al prospetto inserito nel  contesto  dell'art.  8  delle
disposizioni medesime;
   alle  tasse  di  sosta  del  veicolo  di cui all'art. 5 e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.