IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale; Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 27 novembre 1991, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola; Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298; Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del decreto- legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Tenuto conto del parere espresso dal CIP in data 24 giugno 1993; Sentite le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati; Ritenuta la necessita' di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, secondo i principi contenuti nell'accordo tra Governo e parti sociali del 3 luglio 1993 sulla politica dei redditi; Ritenuto che in tale ottica l'adeguamento delle tariffe in vigore possa utilmente realizzarsi con due distinti successivi incrementi, il primo decorrente dalla data del presente decreto ed il secondo dal 1 gennaio 1994; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1982 nella misura del 3,50 per cento rispetto alle tariffe in vigore. 2. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate posizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime; alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.