IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 3 maggio 1957; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ed in particolare il primo comma dell'art. 68, concernente la valutabilita' del dottorato di ricerca; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero"; Visto il decreto del Ministro n. 3156 del 6 maggio 1991 ed il successivo decreto del Ministro n. 3297 del 27 maggio 1991 concernenti la composizione della "Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero", istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401"; Sentito il parere espresso dalla predetta Commissione nella seduta del 21 giugno 1991, per la parte concernente la disposizione di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale dell'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore ai 40 anni; c) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico, economico, sociale e dello spettacolo e diploma rilasciato da scuole italiane di specializzazione post-laurea; d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della qualifica funzionale. 2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. - La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. - L'art. 68, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica, cosi' recita: "E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401, contiene la riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 12: "Art. 11 (Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero) - 1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unita' per l'esercizio di attivita' ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabbella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B. 3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C". "Art. 12 (Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero). - 1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'art. 11, avviene in conformita' alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero. 2. Il Ministro, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero. 3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4. 4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni esaminatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica".
Nota all'art. 1: - I commi 2 e 7 dell'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, cosi' recitano: "L'Amministrazione ha facolta' di sottopore a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Commi dal terzo al sesto (Omissis). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di affissione".