IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  686  del  3
maggio 1957;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  ed  in  particolare  il primo comma dell'art. 68, concernente la
valutabilita' del dottorato di ricerca;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22  dicembre  1990,  n.  401
"Riforma  degli  istituti  italiani  di  cultura  e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero";
  Visto il decreto del Ministro n. 3156  del  6  maggio  1991  ed  il
successivo   decreto   del  Ministro  n.  3297  del  27  maggio  1991
concernenti la  composizione  della  "Commissione  nazionale  per  la
promozione  della  cultura  italiana  all'estero", istituita ai sensi
degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401";
  Sentito il parere espresso dalla predetta Commissione nella  seduta
del  21  giugno 1991, per la parte concernente la disposizione di cui
all'art. 12, comma 3, della medesima legge;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
  1.  Per  l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale
dell'ottava qualifica funzionale dell'area della promozione culturale
del  Ministero  degli  affari  esteri  sono  richiesti   i   seguenti
requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) eta' non superiore ai 40 anni;
    c) diploma di laurea in campo umanistico, giuridico, scientifico,
economico,  sociale e dello spettacolo e diploma rilasciato da scuole
italiane di specializzazione post-laurea;
    d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima
ed assenza di imperfezioni fisiche che  siano  di  impedimento  o  di
pregiudizio  all'esercizio  delle  funzioni  proprie  della qualifica
funzionale.
  2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e  7  dell'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  D.P.R.  10  gennaio  1957, n. 3, approva il testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato.
             -  Il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, contiene le norme di
          esecuzione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
             - La legge 11 luglio 1980, n. 312, reca il nuovo assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato.
             - L'art. 68, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n.  382
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di   formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e
          didattica, cosi' recita:  "E'  istituito  il  dottorato  di
          ricerca   quale  titolo  accademico  valutabile  unicamente
          nell'ambito della ricerca scientifica".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge 22 dicembre 1990, n. 401, contiene la riforma
          degli istituti italiani di  cultura  e  interventi  per  la
          promozione   della   cultura   e   della   lingua  italiana
          all'estero. Si trascrive il testo dei relativi articoli  11
          e 12:
             "Art.  11  (Area  della  promozione  culturale  e  ruolo
          dirigenziale degli esperti per la programmazione  culturale
          all'estero  del  personale del Ministero) - 1. Le dotazioni
          organiche dei livelli  IX,  VIII  e  VII  delle  qualifiche
          funzionali,  con  i  correlativi  contingenti  dei  profili
          professionali individuati ai sensi dell'art. 6 della  legge
          11   luglio   1980,  n.  312,  riferiti  al  personale  del
          Ministero, sono incrementate rispettivamente di  30,  60  e
          160   unita'   per  l'esercizio  di  attivita'  ascrivibili
          all'area della promozione culturale dello stesso Ministero,
          secondo   quanto   previsto   dall'allegata   tabbella   A.
          L'individuazione   degli  specifici  profili  professionali
          avviene ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983,  n.
          93.
             2.  E' istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per
          la programmazione della  promozione  culturale  all'estero,
          con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
             3.  Al  personale di cui al presente articolo compete il
          trattamento  economico  all'estero  di   cui   all'allegata
          tabella C".
             "Art.  12  (Reclutamento  del  personale dell'area della
          promozione culturale e  del  ruolo  degli  esperti  per  la
          programmazione della promozione culturale all'estero). - 1.
          L'accesso   alle   qualifiche  funzionali  dell'area  della
          promozione culturale  e  al  ruolo  degli  esperti  di  cui
          all'art.  11, avviene in conformita' alla normativa vigente
          per  il  personale  di  analogo  livello  e  qualifica  del
          Ministero.
             2.  Il  Ministro, di concerto con il Dipartimento per la
          funzione  pubblica,  promuove,   anche   per   il   tramite
          dell'Istituto  diplomatico,  l'organizzazione  di  corsi di
          formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione  con
          istituzioni  di livello universitario o postuniversitario o
          con  enti  specializzati  in   settori   della   promozione
          culturale  o  della  cooperazione internazionale; organizza
          altresi', sempre per il tramite dell'Istituto  diplomatico,
          corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  professionale,
          subito dopo l'accesso ai ruoli  o  prima  delle  successive
          destinazioni all'estero.
             3.  I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e
          culturali per  l'accesso  ai  concorsi  sono  definiti  con
          decreto  del  Ministro, emanato di concerto con il Ministro
          per  la  funzione  pubblica,  sentito   il   parere   della
          commissione di cui all'art. 4.
             4. Le modalita' concernenti lo svolgimento del concorso,
          la  forma  delle prove, le materie d'esame, la composizione
          delle  commissioni  esaminatrici  e  la  formazione   delle
          graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato
          di concerto con il Ministro per la funzione pubblica".
 
          Nota all'art. 1:
             -  I  commi  2  e  7  dell'art.  2 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello   Stato,   approvato  con  D.P.R.  n.  3/1957,  cosi'
          recitano:
             "L'Amministrazione ha facolta'  di  sottopore  a  visita
          medica di controllo i vincitori del concorso.
             Commi dal terzo al sesto (Omissis).
             I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di affissione".