IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                           DI CONCERTO CON 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
  Visto il testo unico approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  686  del  3
maggio 1957; 
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 11 e 12 della legge 22  dicembre  1990,  n.  401
"Riforma degli istituti italiani  di  cultura  e  interventi  per  la
promozione della cultura e della lingua italiana all'estero"; 
  Visto il decreto del Ministro n. 3156  del  6  maggio  1991  ed  il
successivo  decreto  del  Ministro  n.  3297  del  27   maggio   1991
concernenti la  composizione  della  "Commissione  nazionale  per  la
promozione della cultura italiana  all'estero",  istituita  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 della predetta legge n. 401; 
  Sentito il parere espresso dalla predetta commissione nella  seduta
del 21 giugno 1991, per la parte concernente la disposizione  di  cui
all'art. 12, comma 3, della medesima legge; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota n. 034/622 in data 18 giugno 1992; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
  1. Per l'ammissione al concorso per il reclutamento  del  personale
della  settima  qualifica  funzionale  dell'area   della   promozione
culturale del Ministero degli affari esteri sono richiesti i seguenti
requisiti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) eta' non superiore ai 40 anni; 
c) diploma di laurea in  campo  umanistico,  giuridico,  scientifico,
   economico, sociale e dello spettacolo; 
d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima  ed
   assenza di imperfezioni fisiche che  siano  di  impedimento  o  di
   pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie  della  qualifica
   funzionale. 
  2. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e  7  dell'art.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
 
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
- Il D.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3,  approva il testo unico delle
          disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati civili
          dello Stato.
- Il D.P.R.  3  maggio  1957, n. 686, contiene le norme di esecuzione
          del  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
          degli impiegati civili dello Stato.
- La legge 11   luglio   1980,   n.   312,   reca  il  nuovo  assetto
          retributivo-funzionale  del  personale  civile  e  militare
          dello Stato.
- Il comma 3   dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con  decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge 22  dicembre  1990,  n.  401,  contiene  la  riforna degli
          istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della  cultura  e  della  lingua  italiana  all'estero.  Si
          trascrive il testo dei relativi articoli 11 e 12:
"Art. 11 (Area  della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli
          esperti  per  la  programmazione  culturale  all'estero del
          personale  del  Ministero)  - 1. Le dotazioni organiche dei
          livelli  IX,  VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i
          correlativi    contingenti    dei   profili   professionali
          individuati  ai  sensi  dell'art.  6  della legge 11 luglio
          1980,  n.  312,  riferiti  al personale del Ministero, sono
          incrementate  rispettivamente  di  30,  60 e 160 unita' per
          l'esercizio   di   attivita'   ascrivibili  all'area  della
          promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto
          previsto dall'allegata tabella A.
          L'individuazione   degli  specifici  profili  professionali
          avviene  ai sensi dell'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n.
          93.
2. E' istituito   il   ruolo   dirigenziale   degli  esperti  per  la
          programmazione  della  promozione culturale all'estero, con
          le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.
3. Al personale  di  cui  al presente articolo compete il trattamento
          economico all'estero di cui all'allegata tabella C".
"Art. 12 (Reclutamento   del  personale  dell'area  della  promozione
          culturale  e  del ruolo degli esperti per la programmazione
          della promozione culturale all'estero). - 1.
          L'accesso   alle   qualifiche  funzionali  dell'area  della
          promozione  culturale  ed  al  ruolo  degli  esperti di cui
          all'art.  11, avviene in conformita' alla normativa vigente
          per  il  personale  di  analogo  livello  e  qualifica  del
          Ministero.
2. Il Ministero,  di  concerto  con  il  Dipartimento per la funzione
          pubblica,  promuove,  anche  per  il  tramite dell'istituto
          diplomatico,   l'organizzazione  di  corsi  di  formazione,
          preparatori  ai concorsi, in collaborazione con istituzioni
          di  livello  universitario  o  postuniversitario o con enti
          specializzati in settori della promozione culturale o della
          cooperazione internazionale; organizza altresi', sempre per
          il tramite dell'istituto diplomatico, corsi di formazione e
          di  aggiornamento  professionale,  subito dopo l'accesso ai
          ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.
3. I titoli di studio nonche' i requisiti linguistici e culturali per
          l'accesso   ai  concorsi  sono  definiti  con  decreto  del
          Ministro,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  per la
          funzione  pubblica,  sentito il parere della commissione di
          cui all'art. 4.
4. Le modalita'  concernenti  lo  svolgimento  del concorso, la forma
          delle  prove,  le  materie  d'esame,  la composizione delle
          commissioni  esaminatrici e la formazione delle graduatorie
          sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica".

          Nota all'art. 1:
             -  I  commi  2  e  7  dell'art.  2 del testo unico delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati  civili
          dello   Stato,   approvato  con  D.P.R.  n.  3/1957,  cosi'
          recitano:
             "L'Amministrazione ha facolta' di  sottoporre  a  visita
          medica di controllo i vincitori del concorso".
             Commi dal terzo al sesto (Omissis).
             I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data
          di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
          la presentazione della domanda di affissione".