IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istitutivo
della scheda di dimissione ospedaliera, che prevede la successiva
emanazione di decreti ministeriali per la definizione della
disciplina dei flussi informativi generati dalla scheda stessa;
Ritenuto, in attuazione del citato decreto ministeriale, di dover
regolamentare le modalita' per la trasmissione delle informazioni
contenute nelle schede di dimissione ai livelli regionali e centrale,
al fine di assicurare la uniformita' delle procedure attuative del
flusso informativo;
Ritenuto, altresi', di dover definire, a norma dell'art. 5 del
decreto ministeriale 28 dicembre 1991, i contenuti delle variabili
inserite nella scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi sistemi
di codifica;
Decreta:
Art. 1.
1. E' attivato il flusso informativo relativo alla scheda di
dimissione ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle
informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i
dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il
territorio nazionale.
2. A partire dal 1 gennaio 1995, la scheda di dimissione
ospedaliera sostituisce il modello di rilevazione sui dimessi
ISTAT/D10.