Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  ministri   -   Dipartimento   della
                                  funzione pubblica
                                  Al Ministero degli affari esteri  -
                                  Direzione generale dell'emigrazione
                                  e degli affari sociali
                                  Al Ministro di grazia e giustizia -
                                  Direzione   generale  degli  affari
                                  civili e delle libere professioni
                                  Al Gabinetto dell'on. Ministro
                                  Al  Dipartimento   della   pubblica
                                  sicurezza
                                  Alla Scuola superiore del ministero
                                  dell'interno
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Anci
                                  All'Anusca
  A seguito dei numerosi quesiti pervenuti a questo  Ministero  dalle
amministrazioni  comunali,  in relazione alla problematica in oggetto
si svolgono le seguenti considerazioni.
  Con legge n. 732 del 23 ottobre 1984 venne abolita la  richiesta  e
l'accertamento  del  requisito  della buona condotta per l'accesso ai
pubblici impieghi, abrogato il n. 3 del primo comma dell'art.  2  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3
(statuto degli impiegati civili dello Stato) ed abrogata  ogni  altra
disposizione incompatibile.
  Veniva posto cosi' fine al riferimento ad un requisito di difficile
ed insicuro accertamento superato dall'evoluzione della societa'.
  Il  certificato di buona condotta, che ha natura di attestazione di
notorieta', era previsto espressamente dall'art. 7  del  testo  unico
delle  leggi  comunali  e  provinciali  n. 383/1934, che prevedeva la
competenza al rilascio in capo al podesta'.
  La competenza al rilascio di tale  atto  venne  in  seguito  basata
sull'art.  151,  n.  8,  del  testo  unico  delle  leggi  comunali  e
provinciali 1915 in quanto "attestato di notorieta' pubblica".
  A seguito dell'abrogazione delle norme citate ad opera dell'art. 64
della legge n. 142/90, e' venuta  a  mancare  tale  base  legislativa
all'esercizio della competenza di cui trattasi.
  Ne  deriva  che  tutte  quelle  norme  di  carattere  legislativo e
regolamentare, intervenute  in  tempi  anche  successivi,  che  fanno
riferimento  al  possesso  del  requisito della buona condotta devono
ritenersi implicitamente abrogate.
  Per  quanto   riguarda   i   connazionali   residenti   all'estero,
l'attestazione della buona condotta e' rilasciata, ai sensi dell'art.
51 del decreto del Presidente della Republica 5 gennaio 1967 che reca
disposizioni  sulle  funzioni  e sui poteri consolari, dall'autorita'
consolare  della  circoscrizione  in  cui  l'interessato  ha  la  sua
residenza.
  Orbene anche tale disposizione e' da ritenersi caducata  in  quanto
e'  collegata alla prescrizione da parte della legislazione nazionale
dell'attestazione della buona condotta.
  Venuta meno, come  si  e'  detto,  la  legislazione  nazionale,  ne
consegue  che l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967 non ha possibilita' di vigenza autonoma.
  Cio' premesso, poiche' risulta che  tale  certificato  continua  ad
essere   richiesto   da   parte   di  amministrazioni  pubbliche,  in
particolare per  l'iscrizione  in  albi  professionali,  al  fine  di
evitare   disagi   all'utenza  cui  le  amministrazioni  comunali  ne
rifiutano il rilascio, si pregano le SS.LL. di  voler  dare  la  piu'
ampia  diffusione  delle  presenti considerazioni, peraltro condivise
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica.
  Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di
assicurazione.
                                                p. Il Ministro: SORGE