IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito
"decreto") concernente la disciplina  dell'offerta  al  pubblico,  in
Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori
mobiliari  esteri,  non  rientranti nell'ambito di applicazione delle
direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma  2,  del  decreto,  il
Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro del commercio con
l'estero, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con proprio  decreto
provvede ad emanare le disposizioni applicative del medesimo;
  Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma
2,  lettera  a),  punto 3) e dell'art. 6 del decreto, il Ministro del
tesoro, di concerto con  il  Ministro  del  commercio  con  l'estero,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, indica le modalita' secondo le
quali  gli  organismi  di investimento collettivo in valori mobiliari
esteri  (di  seguito  "organismi")  non  rientranti  nell'ambito   di
applicazione  delle  predette  direttive  della  Comunita'  economica
europea devono istituire in Italia una stabile rappresentanza;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Presentazione dell'istanza per l'autorizzazione alla
   commercializzazione in Italia di azioni e quote  di  organismi  di
   investimento   collettivo   in  valori  mobiliari  non  rientranti
   nell'ambito di applicazione delle direttive  n.  85/611/CEE  e  n.
   88/220/CEE.
  1.  L'organismo  di  investimento  collettivo  in  valori mobiliari
interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1,  comma
1,  del  decreto  deve  presentare un'istanza sottoscritta dal legale
rappresentante dell'organismo  medesimo  da  cui  risulti  quanto  di
seguito specificato:
    a)  l'indicazione  delle caratteristiche strutturali ed operative
dell'organismo;
    b) la  costituzione  in  Italia  di  una  stabile  rappresentanza
secondo  la  definizione  di  cui  al successivo art. 2, comma 1, con
indicazione dell'indirizzo e  dell'elenco  nominativo  delle  persone
munite di poteri di rappresentanza in Italia;
    c)  l'indicazione degli enti creditizi a cui sono stati conferiti
gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punti 4  e  5),
del decreto;
    d) l'elencazione dei documenti allegati.
  2. All'istanza vanno allegati:
    a)  i  documenti  costitutivi  dell'organismo e il regolamento di
gestione del fondo, ove trattasi di societa'  di  gestione,  nonche',
ove  previsto,  il  prospetto  informativo  muniti  di  un  attestato
dell'autorita' competente  dello  Stato  di  provenienza  in  cui  si
certifica che quelli sono gli atti vigenti;
    b)  un  attestato  non  anteriore  a  tre  mesi dell'autorita' di
vigilanza del Paese di provenienza comprovante che l'organismo:
    1)  e'  assoggettato  a   vigilanza   con   l'indicazione   delle
caratteristiche di tale regime di controllo;
    2)  e' operativo nel Paese in cui ha sede e che nei confronti del
medesimo non risultano procedimenti di revoca  dell'autorizzazione  o
equivalenti  ovvero  altri  provvedimenti  di  rigore  a  carico  del
medesimo;
    3) ha adempiuto alle formalita' eventualmente richieste nel Paese
d'origine   per   l'installazione   in   Italia   di   una    stabile
rappresentanza;
    c)  una  nota  analitica  sulle  modalita' di commercializzazione
delle quote o azioni in Italia e sulle misure adottate per assicurare
in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
    d) qualora l'organismo abbia stabilito  una  sede  secondaria  in
Italia,   il   relativo   certificato  rilasciato  dalla  cancelleria
commerciale del  competente  tribunale  ovvero,  qualora  l'organismo
abbia  conferito  l'incarico di stabile rappresentanza ad un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, la relativa convenzione;
    e) un  attestato  non  anteriore  a  tre  mesi  rilasciato  dalle
competenti  autorita'  del  Paese  d'origine  da  cui  risulti  che i
responsabili aziendali (amministratori, ivi compresi quelli delegati,
componenti dell'organo di controllo, direttori  generali  e  soggetti
che  svolgono  funzioni  analoghe), abbiano requisiti di onorabilita'
equivalenti a quelli previsti dall'art. 1, comma 5,  della  legge  23
marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 83;
    f)  per  ciascuno  dei  soggetti che rappresentano l'organismo in
Italia:
    1) copia autenticata degli atti di  conferimento  dei  poteri  di
rappresentanza;
    2)  certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a
tre mesi, dal  quale  risulti  che  l'interessato  non  ha  riportato
condanne  o  sanzioni  sostitutive  per i reati previsti dall'art. 1,
comma 5,  lettera  d),  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83;
    3)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' resa dal
soggetto interessato dalla quale risulti:
     che  non  versa  in  condizioni  che  costituiscono   cause   di
ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori di societa' per
azioni;
     la  sussistenza dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 10
del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481;
    4) certificato rilasciato dalla prefettura,  ai  sensi  dell'art.
10-sexies  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificato
dall'art. 7 della legge 19 marzo  1990,  n.  55,  dal  quale  risulti
l'insussistenza  di  procedimenti per l'applicazione di una misura di
prevenzione  o  di  provvedimenti  che  applicano   una   misura   di
prevenzione  o  dispongono  divieti, sospensioni o decadenze, a norma
degli articoli 10 e 10-quater, comma 2, della legge 31  maggio  1965,
n.  575,  salvi  gli effetti della riabilitazione. Qualora i soggetti
che rappresentano l'organismo in Italia, siano non residenti,  andra'
presentata   con   riferimento   ai  punti  sub  2)  e  4)  anche  la
documentazione  equipollente  eventualmente  prevista  nel  Paese  di
residenza.
  3.  La documentazione di cui al comma 2, lettera f), punti 2), 3) e
4), non deve essere esibita qualora  la  stabile  rappresentanza  sia
stata affidata ad un soggetto di cui all'art. 2, comma 2.
  4.  I documenti redatti in lingua estera di cui al comma 2, lettere
a), c) ed f), dovranno essere trasmessi corredati della traduzione in
lingua italiana munita dell'attestazione di conformita' all'originale
resa dal legale rappresentante, mentre quelli  di  cui  al  comma  2,
lettere   b)   ed  e),  dovranno  essere  trasmessi  corredati  della
traduzione in lingua italiana asseverata di giuramento.
  5.  L'istanza  di  autorizzazione  dovra'   essere   trasmessa   in
quadruplice  originale  al  Ministero del tesoro - Direzione generale
del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre  n.  97  -
00187  Roma  ed  il  termine  di cui all'art. 1, comma 3, del decreto
decorrera' della data di ricezione.  A  corredo  dell'istanza  dovra'
essere  prodotta  la  prescritta  documentazione  in  originale ed in
triplice copia resa conforme all'originale dal legale rappresentante.
  6. In vista dell'adozione del provvedimento  di  concerto  previsto
dell'art.  1  del  decreto,  il  Ministro  del  tesoro  provvedera' a
trasmettere l'istanza di cui al comma 5 al  Ministero  del  commercio
con l'estero.