IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il decreto legislativo n. 86 del 27 gennaio 1992 (di seguito "decreto") concernente la disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con proprio decreto provvede ad emanare le disposizioni applicative del medesimo; Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a), punto 3) e dell'art. 6 del decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentite la Banca d'Italia e la Consob, indica le modalita' secondo le quali gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri (di seguito "organismi") non rientranti nell'ambito di applicazione delle predette direttive della Comunita' economica europea devono istituire in Italia una stabile rappresentanza; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Presentazione dell'istanza per l'autorizzazione alla commercializzazione in Italia di azioni e quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE. 1. L'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto deve presentare un'istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo medesimo da cui risulti quanto di seguito specificato: a) l'indicazione delle caratteristiche strutturali ed operative dell'organismo; b) la costituzione in Italia di una stabile rappresentanza secondo la definizione di cui al successivo art. 2, comma 1, con indicazione dell'indirizzo e dell'elenco nominativo delle persone munite di poteri di rappresentanza in Italia; c) l'indicazione degli enti creditizi a cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), punti 4 e 5), del decreto; d) l'elencazione dei documenti allegati. 2. All'istanza vanno allegati: a) i documenti costitutivi dell'organismo e il regolamento di gestione del fondo, ove trattasi di societa' di gestione, nonche', ove previsto, il prospetto informativo muniti di un attestato dell'autorita' competente dello Stato di provenienza in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti; b) un attestato non anteriore a tre mesi dell'autorita' di vigilanza del Paese di provenienza comprovante che l'organismo: 1) e' assoggettato a vigilanza con l'indicazione delle caratteristiche di tale regime di controllo; 2) e' operativo nel Paese in cui ha sede e che nei confronti del medesimo non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione o equivalenti ovvero altri provvedimenti di rigore a carico del medesimo; 3) ha adempiuto alle formalita' eventualmente richieste nel Paese d'origine per l'installazione in Italia di una stabile rappresentanza; c) una nota analitica sulle modalita' di commercializzazione delle quote o azioni in Italia e sulle misure adottate per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti; d) qualora l'organismo abbia stabilito una sede secondaria in Italia, il relativo certificato rilasciato dalla cancelleria commerciale del competente tribunale ovvero, qualora l'organismo abbia conferito l'incarico di stabile rappresentanza ad un soggetto di cui all'art. 2, comma 2, la relativa convenzione; e) un attestato non anteriore a tre mesi rilasciato dalle competenti autorita' del Paese d'origine da cui risulti che i responsabili aziendali (amministratori, ivi compresi quelli delegati, componenti dell'organo di controllo, direttori generali e soggetti che svolgono funzioni analoghe), abbiano requisiti di onorabilita' equivalenti a quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83; f) per ciascuno dei soggetti che rappresentano l'organismo in Italia: 1) copia autenticata degli atti di conferimento dei poteri di rappresentanza; 2) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'interessato non ha riportato condanne o sanzioni sostitutive per i reati previsti dall'art. 1, comma 5, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal soggetto interessato dalla quale risulti: che non versa in condizioni che costituiscono cause di ineleggibilita' e di decadenza per gli amministratori di societa' per azioni; la sussistenza dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481; 4) certificato rilasciato dalla prefettura, ai sensi dell'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dal quale risulti l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti, sospensioni o decadenze, a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione. Qualora i soggetti che rappresentano l'organismo in Italia, siano non residenti, andra' presentata con riferimento ai punti sub 2) e 4) anche la documentazione equipollente eventualmente prevista nel Paese di residenza. 3. La documentazione di cui al comma 2, lettera f), punti 2), 3) e 4), non deve essere esibita qualora la stabile rappresentanza sia stata affidata ad un soggetto di cui all'art. 2, comma 2. 4. I documenti redatti in lingua estera di cui al comma 2, lettere a), c) ed f), dovranno essere trasmessi corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformita' all'originale resa dal legale rappresentante, mentre quelli di cui al comma 2, lettere b) ed e), dovranno essere trasmessi corredati della traduzione in lingua italiana asseverata di giuramento. 5. L'istanza di autorizzazione dovra' essere trasmessa in quadruplice originale al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro - Servizio IV - Divisione VI - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma ed il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto decorrera' della data di ricezione. A corredo dell'istanza dovra' essere prodotta la prescritta documentazione in originale ed in triplice copia resa conforme all'originale dal legale rappresentante. 6. In vista dell'adozione del provvedimento di concerto previsto dell'art. 1 del decreto, il Ministro del tesoro provvedera' a trasmettere l'istanza di cui al comma 5 al Ministero del commercio con l'estero.