IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30  aprile  1962,
n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visti  gli  articoli  5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il regolamento sui fitofarmaci,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
257  del  19  settembre 1979), con il quale sono stati compresi fra i
prodotti disciplinati e  sottoposti  a  registrazione,  come  presidi
sanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o
destinati  ad  usi  diversi,  che hanno composizione analoga a quelli
impiegati in agricoltura e  che  possono,  sia  pure  indirettamente,
contaminare le colture edibili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223;
  Viste   le   ordinanze  ministeriali  6  giugno  1985  (supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 settembre  1985),  18
luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1990), 5 agosto 1991 (precisazioni di carattere applicativo
e interpretativo - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991) e 18
febbraio   1993   (Gazzetta  Ufficiale  n.  56  del  9  marzo  1993),
concernenti "Quantita' massime di residui delle sostanze  attive  dei
presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione";
  Visti i decreti ministeriali relativi alle registrazioni di presidi
sanitari emanati nel periodo dal 22 febbraio 1992 al 25 marzo 1993;
  Visto  il decreto ministeriale 4 luglio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
168 del 18 luglio 1992), relativo alla conclusione  del  riesame  del
principio attivo Aldicarb;
  Visto  il decreto ministeriale 7 agosto 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
191 del 14 agosto 1992) relativo alla  conclusione  del  riesame  del
principio attivo Ciexatin;
  Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale
n. 305 del  30  dicembre  1992),  concernente  il  recepimento  della
direttiva  n.  90/642/CEE  relativa  ai  limiti massimi di residui di
sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in  prodotti  di
origine vegetale;
  Visti  i  limiti  di  tolleranza  di  sostanze  attive  nei diversi
prodotti  agricoli  e  nelle  derrate   alimentari   proposti   dalla
commissione consultiva per i fitofarmaci di cui ai sensi dell'art. 5,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968;
  Ritenuto    di   provvedere   all'aggiornamento   delle   ordinanze
ministeriali 18 luglio 1990 e 18 febbraio 1993;
  Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' in data 1› giugno 1993;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Sono approvate le quantita' massime di  residui  delle  sostanze
attive dei presidi sanitari, riportate nell'allegato 1 della presente
ordinanza,  il quale integra l'allegato 1 dell'ordinanza ministeriale
18 luglio 1990, integrato con le ordinanze ministeriali 5 agosto 1991
e 18 febbraio 1993.
  2.  Sono  approvati, per le sostanze attive autorizzate all'impiego
nei  presidi  sanitari,  gli  intervalli   di   sicurezza   riportati
nell'allegato   2,  il  quale  integra  l'allegato  3  dell'ordinanza
ministeriale 18 luglio 1990, integrato e modificato con le  ordinanze
ministeriali 5 agosto 1991 e 18 febbraio 1993.