IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord individuate ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di trentadue anni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del Mercato del lavoro nella misura dell'11,02 ai fini dell'individuazione delle circoscrizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 sopra richiamato, per l'anno 1993; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna del 5 aprile 1993 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nelle circoscrizioni di Argenta (Ferrara), Codigoro (Ferrara), Riccione (Forli'), a decorrere dal 1 gennaio 1993, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nelle predette circoscrizioni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di trentadue anni, per il periodo suddetto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1993 Il Ministro: GIUGNI