IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 39 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; Visto il decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992) attuazione della direttiva n. 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; Ritenuta l'opportunita' di definire ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 507 del 14 dicembre 1992 i requisiti dei quali devono essere in possesso gli organismi di controllo oltre quelli minimi previsti dall'allegato 8 al decreto sopracitato, nonche' le modalita' e il contenuto delle domande di autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione CE prevista dalla direttiva n. 90/385 deve essere indirizzata al Ministero della sanita' - Direzione generale del servizio farmaceutico - Viale della Civilta' Romana, 7 - 00144 Roma. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, deve essere prodotta in originale bollato e duplice copia e contenere la esplicita indicazione del tipo di autorizzazione richiesta (certificazione di una o piu' famiglie di dispositivi medici impiantabili attivi, certificazione dei sistemi di qualita' delle aziende produttrici o entrambi).