IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; Considerato che l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, affida al Ministero dell'ambiente il compito di promuovere e curare l'adempimento di convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale; Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di spe- cie animali e vegetali in via di estinzione" firmata a Washington il 3 marzo 1973; Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1984, n. 64) recante attuazione dei regolamenti CEE n. 3626 del 3 dicembre 1982 e n. 3418 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella Comunita' europea della convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Considerato che l'articolo IX, comma 1, della citata convenzione di Washington prevede la designazione di un'autorita' scientifica nazionale; Visto l'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, che affida al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente della commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973; Visto l'art. 12- bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, concernente la composizione della citata commissione scientifica; Vista la risoluzione 8.6 adottata dalla VIII Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) nel 1992, che definisce i compiti ed il ruolo dell'autorita' scientifica dei singoli stati contraenti la sopra citata convenzione; Visto l'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874; 2. La commissione e' composta da: a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI); b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS); d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS); e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA); f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal World Wildlife Fund for nature-Italia (WWF); g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. 3. La commissione e' presieduta dal Ministro dell'ambiente o da un funzionario da lui delegato. 4. Le funzioni di segreteria sono affidate alla divisione II del Servizio conservazione della natura ed il coordinamento della stessa sara' affidato ad un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore all'ottavo.