IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Considerato che l'art. 1, comma 5, della legge 8  luglio  1986,  n.
349,  affida  al  Ministero  dell'ambiente il compito di promuovere e
curare  l'adempimento  di  convenzioni   internazionali   concernenti
l'ambiente ed il patrimonio naturale;
  Vista  la  legge 19 dicembre 1975, n. 874, concernente la "Ratifica
ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di  spe-
cie  animali e vegetali in via di estinzione" firmata a Washington il
3 marzo 1973;
  Visto il decreto del Ministro del commercio  con  l'estero  del  31
dicembre  1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1984,
n. 64) recante attuazione dei regolamenti CEE n. 3626 del 3  dicembre
1982  e n. 3418 del 28 novembre 1983 concernenti l'applicazione nella
Comunita' europea della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Considerato che l'articolo IX, comma 1, della citata convenzione di
Washington  prevede  la  designazione  di  un'autorita'   scientifica
nazionale;
  Visto l'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cosi'
come  modificato  dall'art.  3, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio
1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59, che affida al  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste e con il Ministro della
sanita',  l'istituzione,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  della
commissione  scientifica  per  l'applicazione  della  convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973;
  Visto  l'art.  12- bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993,
n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n.  59,
concernente la composizione della citata commissione scientifica;
  Vista la risoluzione 8.6 adottata dalla VIII Conferenza degli Stati
Parte  della  convenzione  di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone)
nel  1992,  che  definisce  i  compiti  ed  il  ruolo  dell'autorita'
scientifica dei singoli stati contraenti la sopra citata convenzione;
  Visto l'art. 58, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituita  presso il Ministero dell'ambiente la commissione
scientifica per l'applicazione della convenzione  di  Washington  sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui  alla  legge
19 dicembre 1975 n. 874;
  2. La commissione e' composta da:
    a)  cinque  zoologi  specializzati  rispettivamente in mammiferi,
uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti
tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)  e
due  scelti  tra  esperti  designati  dall'Unione  zoologica italiana
(UZI);
    b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' botanica
italiana (SBI) e due designati dal CNR;
    c) un  esperto  designato  dall'Istituto  nazionale  della  fauna
selvatica (INFS);
    d)  un  esperto  designato  dall'Associazione nazionale dei musei
scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
    e) un esperto designato dall'Unione italiana  giardini  zoologici
ed acquari (UIZA);
    f)   due   esperti  designati  dalle  associazioni  ambientaliste
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
di cui uno designato dal World Wildlife Fund for nature-Italia (WWF);
    g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
  3. La commissione e' presieduta dal Ministro dell'ambiente o da  un
funzionario da lui delegato.
  4.  Le  funzioni  di segreteria sono affidate alla divisione II del
Servizio conservazione della natura ed il coordinamento della  stessa
sara'  affidato  ad  un funzionario della carriera direttiva di grado
non inferiore all'ottavo.