IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo n. 91 del 3 marzo 1993, che  attua  la
direttiva   n.   90/219/CEE  in  materia  di  impiego  confinato  dei
microorganismi geneticamente modificati;
  Visto l'art. 19 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo  al
Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative
alle  prestazioni  fornite  dal  Ministero stesso per l'effettuazione
delle ispezioni e controlli, per  l'espletamento  dell'istruttoria  e
per  la  verifica delle notifiche, nonche' per il funzionamento della
commissione interministeriale di coordinamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine  alle
notifiche  presentate dai soggetti interessati, riportate nell'elenco
di cui all'allegato  I,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto,  sono dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione in-
dicate.
  Le tariffe di cui sopra vengono calcolate sulla base del costo  dei
servizi resi nonche' del valore economico delle relative operazioni.
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143.