IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di assicurare le continuita' degli interventi in
materia  occupazionale  a  favore dei dipendenti delle societa' della
GEPI e dell'INSAR;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo
sviluppo delle attivita' della GEPI secondo  le  linee  del  decreto-
legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle societa' non op-
erative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
218,  di  cui  all'articolo  6,  comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  nonche' per i dipendenti dell'INSAR alla data del 31
dicembre 1991, i trattamenti di integrazione salariale  straordinaria
sono  ulteriormente  prorogati  per  un periodo di sei mesi, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' e ferma
restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilita' anche per
il periodo per il quale non percepiscano le relative indennita'.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  ai  dipendenti
in  possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni
di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993,  n.  236,  e  che  hanno  diritto  a  percepire l'indennita' di
mobilita'.
  3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e  4,  del  decreto-
legge  29  marzo  1991,  n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso
dei requisiti indicati  al  comma  2,  possono  essere  collocati  in
mobilita'  ai  sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
  4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del  decreto-
legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo  di
sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni dei commi 1, 3 e 4,
valutati in lire 174 miliardi per l'anno 1993, si provvede  a  carico
del  Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236.