IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  istituito,  dal  1›  gennaio  1993,  l'obbligo  generalizzato  di
certificazione,   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino  fiscale,  dei
corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di  servizi
di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per
le  quali  non  e'  obbligatoria  l'emissione  della fattura se non a
richiesta del cliente;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  1992,  emanato   in
attuazione  del  comma  3  del  gia'  citato art. 12, che ha disposto
l'esonero dall'obbligo del rilascio della ricevuta o dello  scontrino
fiscale  per  determinate categorie di contribuenti e per determinate
categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita'  e  a  scarsa
rilevanza fiscale;
  Considerata    l'opportunita'    di   esonerare   dall'obbligo   di
certificazione  anche  le  operazioni  poste  in  essere  dagli  enti
pubblici  territoriali  e  loro  consorzi,  dagli  enti  pubblici  di
assistenza, beneficienza e da quelli  di  previdenza,  nonche'  dagli
altri enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica;
  Considerato  altresi'  che,  unitamente  al  parere sullo schema di
decreto ministeriale di esonero dall'obbligo  di  documentazione  dei
corrispettivi   degli   enti  pubblici  territoriali  predisposto  in
attuazione  dell'art.  12,  comma  3,  della  citata  legge  n.  413,
richiesto  alle  commissioni parlamentari a norma dello stesso comma,
la sesta commissione finanze e tesoro del Senato, a seguito di  esame
del  punto  14  del  citato  decreto  21 dicembre 1992, ne raccomanda
specifica interpretazione;
  Ritenuto conseguentemente di dover  provvedere  alla  modifica  del
citato   punto   14   e  alla  integrazione  del  richiamato  decreto
ministeriale 21 dicembre 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'art.  1  del  decreto  ministeriale  21  dicembre  1992,   sono
apportate le seguenti modificazioni:
   il punto 14) e' sostituito dal seguente:
  "14)  Prestazioni  di  parcheggio  di  veicoli  in  aree  coperte o
scoperte, quando la determinazione o il pagamento  del  corrispettivo
viene  effettuata  mediante  apparecchiature  funzionanti  a  monete,
gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche,  elettriche
o  strumenti  similari,  indipendentemente dall'eventuale presenza di
personale addetto";
   viene aggiunto il punto 22):
  "22). Operazioni poste in essere da regioni,  provincie,  comuni  e
loro  consorzi,  dalle  comunita'  montane,  dagli  enti  pubblici di
assistenza e beneficenza e da  quelli  di  previdenza,  delle  unita'
sanitarie  locali,  dalle  istituzioni  pubbliche  di cui all'art. 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'  dagli  Enti  obbligati
alla  tenuta  della  contabilita'  pubblica,  ad esclusione di quelle
poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti".