IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1992, emanato in attuazione del comma 3 del gia' citato art. 12, che ha disposto l'esonero dall'obbligo del rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti e per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale; Considerata l'opportunita' di esonerare dall'obbligo di certificazione anche le operazioni poste in essere dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi, dagli enti pubblici di assistenza, beneficienza e da quelli di previdenza, nonche' dagli altri enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica; Considerato altresi' che, unitamente al parere sullo schema di decreto ministeriale di esonero dall'obbligo di documentazione dei corrispettivi degli enti pubblici territoriali predisposto in attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata legge n. 413, richiesto alle commissioni parlamentari a norma dello stesso comma, la sesta commissione finanze e tesoro del Senato, a seguito di esame del punto 14 del citato decreto 21 dicembre 1992, ne raccomanda specifica interpretazione; Ritenuto conseguentemente di dover provvedere alla modifica del citato punto 14 e alla integrazione del richiamato decreto ministeriale 21 dicembre 1992; Decreta: Art. 1. All'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: il punto 14) e' sostituito dal seguente: "14) Prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto"; viene aggiunto il punto 22): "22). Operazioni poste in essere da regioni, provincie, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli Enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai predetti enti".