IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
1993;
  Visto il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  57  alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione del Consiglio n. 93/359/CEE del 28 maggio 1993
che  autorizza  gli  Stati  membri  a  derogare  talune  norme  della
direttiva  77/93/CEE  del Consiglio per quanto riguarda il legname di
Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America;
  Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  fissate
dal  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993
il legname di  Thuja,  originario  degli  Stati  Uniti,  puo'  essere
introdotto  nel  territorio  della  Repubblica  italiana  sino  al 30
settembre 1993.