IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1968,  n.  626,  che  demanda  al  Comitato  interministeriale per la
programmazione economica il compito di emanare le  direttive  per  il
Comitato  interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei
settori economici e delle categorie di beni o  servizi  relativamente
ai  quali  lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a
norma delle disposizioni vigenti;
  Viste le proprie delibere del 26 giugno e del 17 luglio  1974,  con
le quali i prezzi del pane, del latte, dei concimi e del cemento sono
stati sottoposti al regime di prezzo amministrativo;
  Viste le delibere del 10 luglio e del 1› agosto 1985 con le quali i
prezzi del cemento sono stati sottoposti al regime di sorveglianza;
  Vista la nota n. 2252 dell'11 giugno 1993, con la quale il Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, nella sua qualita'
di presidente delegato del CIP, ha sottoposto  alla  valutazione  del
CIPE  la  proposta  diretta  a  liberalizzare  i  prezzi dei prodotti
soprarichiamati;
  Considerato che la struttura e la tendenza dei  mercati  riferibili
ai  predetti  beni  sono tali da assicurare un sufficiente livello di
concorrenzialita' e che, inoltre,  i  pubblici  poteri,  in  aderenza
anche  all'impegno  assunto  dal  Governo  nell'accordo  tra le parti
sociali del 3 luglio 1993 in materia di politica dei prezzi, hanno la
possibilita' di esercitare, tramite appositi organismi, un  controllo
costante   sull'andamento   del   mercato   al   fine   di  rilevarne
tempestivamente le eventuali tendenze anomale;
                              Delibera:
  A decorrere dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della   presente   delibera  cessano  le  attribuzioni  del  Comitato
interministeriale  prezzi  in  materia  di  latte,  pane,  concimi  e
cemento.
   Roma, 3 agosto 1993
                                     Il presidente delegato: SPAVENTA