IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini "Ischia bianco", "Ischia rosso" e "Ischia bianco
superiore"   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare sopra  citato,  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo della regione Campania;
  Visti  il  parere  favorevole  del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla  citata  istanza  e  la
proposta  di  modificazione  del  disciplinare di produzione dei vini
"Ischia" formulata dal comitato stesso e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1993;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  gli  articoli  8  e  10  della  predetta   legge,
concernenti  modalita'  procedurali,  prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
  Visto   l'art.  32  della  citata  legge  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata dei vini  "Ischia  bianco",
"Ischia  rosso"  e  "Ischia  bianco  superiore"  e' sostituita con la
denominazione di origine controllata "Ischia".
  Il disciplinare di produzione dei vini "Ischia"  approvato  con  il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 marzo 1966 e' sostituito
per intero con il testo annesso al  presente  decreto  che  entra  in
vigore il 1› settembre 1993.