IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  33 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il
quale sancisce che: "le amministrazioni  provinciali,  i  comuni,  le
comunita'  montane  ed  i  consorzi  di  enti  locali,  sono tenuti a
trasmettere entro il termine perentorio del 31  marzo  1994  apposita
certificazione,   a   carattere   definitivo,   firmata   dal  legale
rappresentante, dal segretario, dal ragioniere,  ove  esista,  e  dal
revisore  dei  conti  o dal presidente del collegio dei revisori, che
attesti il  rispetto  per  l'anno  1993  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415,  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38";
  Visto  l'art.  14  del  citato  decreto-legge  n.  415   del   1989
concernente la "copertura tariffaria del costo di taluni servizi", il
quale ai commi 1, 2, 3 e 4 sancisce, rispettivamente, che:
   il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale
deve   essere   coperto  con  proventi  tariffari  e  con  contributi
finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento;
   il costo complessivo  di  gestione  del  servizio  di  smaltimento
rifiuti  solidi urbani deve essere coperto in misura non inferiore al
50 per cento, con la relativa tassa;
   le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli
enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per  legge,  dagli  enti
gestori,  in  deroga  all'art.  17,  comma 1, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore
al 100 per cento del costo complessivo di gestione;
   i costi complessivi di gestione debbono comunque  comprendere  gli
oneri  diretti  ed  indiretti  di personale, le spese per acquisto di
beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti  e  le  quote  di
ammortamento  degli  impianti  e delle attrezzature " ..Ai fini della
copertura dei costi di gestione  si  fa  riferimento  ai  dati  della
competenza, comprovati da documentazione ufficiale ..";
  Visto  l'art.  30  del  citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
concernente  il  "Contributo  perequativo  per   le   amministrazioni
provinciali",  il  quale  al comma 2 sancisce che una quota del 4 per
cento  del   fondo   perequativo   spettante   alle   amministrazioni
provinciali  e'  corrisposta  nel 1993 a titolo provvisorio in attesa
che l'ente abbia dimostrato di  aver  ottemperato  alle  disposizioni
riguardanti  la  copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi,
di cui all'art. 33 e che, in caso di mancata  osservanza,  l'ente  e'
tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante
trattenuta sui fondi ordinari degli anni successivi;
  Visto  l'art.  31  del piu' volte citato decreto legislativo n. 504
del 1992, concernente il "Contributo perequativo per  i  comuni",  il
quale  al  comma  3  sancisce che una quota del 4 per cento del fondo
perequativo spettante ai comuni e'  corrisposta  nel  1993  a  titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle  disposizioni  riguardanti  la copertura minima obbligatoria dei
costi dei servizi, di cui all'art. 33  e  che,  in  caso  di  mancata
osservanza,  l'ente  e' tenuto alla restituzione delle somme relative
all'anno 1993, mediante trattenuta  sui  fondi  ordinari  degli  anni
successivi;
  Visto  l'art.  5  della  legge  23  dicembre 1992, n. 498, il quale
sancisce che " ..le spese per gli asili nido sono escluse per  il  50
per  cento  dal  calcolo  della  percentuale di copertura dei servizi
pubblici a domanda individuale";
  Considerato che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del predetto decreto
legislativo n. 504 del 1992, le modalita' della certificazione di che
trattasi sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani  (A.N.C.I.)  e l'Unione delle province d'Italia
(U.P.I.);
  Ravvisata la necessita' di indicare  le  modalita'  delle  predette
certificazioni;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);
  Sentita l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992
concernente la delega alle prefetture della Repubblica delle funzioni
di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del  tasso  di
copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali e di irrogazione
delle  sanzioni  di  legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli allegati certificati che fanno parte  integrante
del  presente  decreto,  concernenti la dimostrazione della copertura
per  l'anno  1993,  nelle  misure  minime   indicate   in   premessa,
rispettivamente  del  costo  complessivo  di  gestione  dei servizi a
domanda individuale, del servizio di smaltimento dei  rifiuti  solidi
urbani e del costo complessivo del servizio degli acquedotti.