IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11
gennaio 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  giugno  1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale  n.  151  del  30
giugno 1993 concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica  italiana degli
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista la decisione della Commissione che autorizza gli Stati membri
a derogare determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE  per
quanto  riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla
piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina;
  Ritenuto pertanto recepire eccezionalmente la  decisione  anzidetta
per  un periodo limitato, al fine di soddisfare le esigenze di alcuni
coltivatori che hanno gia' da tempo programmato  l'approvvigionamento
di dette piantine;
  Considerato  che  l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate
dal presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 18 giugno 1993
le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, di-
verse   dalle  sementi,  originarie  dell'Argentina,  possono  essere
introdotte nel  territorio  della  Repubblica  italiana  sino  al  30
settembre 1993.