IL DIRETTORE GENERALE
                       DEI SERVIZI VETERINARI
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della sanita' del 2 giugno 1993,
contenente norme relative allo spostamento degli animali per  ragioni
di  pascolo,  alpeggio,  transumanza  e pascolo vagante ai fini della
profilassi dell'afta epizootica;
  Ritenuto necessario ed opportuno modificare la  suddetta  ordinanza
nei  soli  aspetti  tecnici in applicazione del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 2 giugno  1993  e'  modificato
come segue: "I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali
in  occasione  del  loro ritorno nelle sedi invernali, possono essere
effettuate nelle rispettive localita' di destinazione".
  Restano ferme tutte le altre prescrizioni contenute nella  medesima
ordinanza.