IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 2 giugno 1993, contenente norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante ai fini della profilassi dell'afta epizootica; Ritenuto necessario ed opportuno modificare la suddetta ordinanza nei soli aspetti tecnici in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. L'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 2 giugno 1993 e' modificato come segue: "I controlli e le altre operazioni disposte sugli animali in occasione del loro ritorno nelle sedi invernali, possono essere effettuate nelle rispettive localita' di destinazione". Restano ferme tutte le altre prescrizioni contenute nella medesima ordinanza.