IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il  quale  sono
state   fissate  le  modalita'  per  la  ricongiunzione  dei  periodi
assicurativi per i liberi professionisti;
  Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo  alle
modalita'  per  la  copertura  di  periodi  assicurativi scoperti per
omesso versamento di contributi da parte dei datori di lavoro;
  Visto il decreto  ministeriale  27  gennaio  1964,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 13 marzo
1964, con il quale sono state approvate le  tariffe  per  il  calcolo
della riserva matematica prevista dalla predetta norma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  febbraio 1981, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129  del  13  maggio
1981,  con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato
decreto ministeriale 27 gennaio 1964;
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio  1988,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state
fissate le tariffe per la regolarizzazione dei  periodi  scoperti  di
contribuzione per i lavoratori autonomi;
  Vista  la  legge  30  dicembre 1991, n. 414, di riforma della Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti  commerciali,  che,  a  decorrere  dal  1›  gennaio  1992, tra
l'altro, ha innovato le prestazioni erogate  dalla  Cassa  nonche'  i
requisiti per l'accesso alle stesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  marzo  1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1993, con il quale  sono  state
approvate  le  tariffe  per  l'applicazione dell'art. 2 della legge 5
marzo 1990, n. 45, alle domande di  ricongiunzione  presentate  dagli
iscritti  alla  Cassa  nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali anteriormente al 1› gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  consiglio  di  amministrazione  della   Cassa
nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei ragionieri e
periti commerciali, il quale nella  seduta  del  23  aprile  1993  ha
deliberato  di  approvare  nuove tariffe per il calcolo della riserva
matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo  1990  da  applicare
alle  domande  di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa
nazionale di previdenza ed  assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e
periti commerciali successivamente al 31 dicembre 1991;
  Preso atto del parere del consiglio di Stato il quale, nella seduta
del  26  febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto
ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non  debba  essere
applicata  la  procedura  prevista dall'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'emanazione  di  nuove
tariffe  per  la  determinazione  della  riserva  matematica  di  cui
all'art. 2 della legge 5 marzo 1990  da  applicare  alle  domande  di
ricongiunzione  presentate  dagli  iscritti  alla  Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
successivamente al 31 dicembre 1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tariffe  per  la  determinazione  della  riserva  matematica in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge  5  marzo
1990   per  gli  iscritti  alla  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed
assistenza  a  favore  dei  ragionieri  e  periti   commerciali   che
richiedono, successivamente al 31 dicembre 1991, la ricongiunzione di
precedenti  periodi  assicurativi,  sono  determinate  sulla base dei
coefficienti  contenuti  nelle  allegate  tabelle  che,  vistate   ed
allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.
  Sono altresi' approvate le allegate istruzioni per il calcolo della
riserva matematica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 1993
                                                  Il Ministro: GIUGNI