IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Bolognesi - Monte San Pietro - Castelli Medioevali" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979 e 12 febbraio 1985 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 con il quale e' stata modificata la citata denominazione di origine controllata in "Colli Bolognesi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di origine "Colli Bolognesi", corredata dal parere del comitato vitivinicolo della regione Emilia-Romagna; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini "Colli Bolognesi" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari vengano approvati e modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli Bolognesi" approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 settembre 1993.