IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela della denominazione di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Colli Bolognesi - Monte San Pietro - Castelli
Medioevali" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979 e
12 febbraio 1985 con i quali sono state apportate modificazioni al
disciplinare di produzione dei vini in questione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
novembre 1991 con il quale e' stata modificata la citata
denominazione di origine controllata in "Colli Bolognesi" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della citata denominazione di
origine "Colli Bolognesi", corredata dal parere del comitato
vitivinicolo della regione Emilia-Romagna;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini
"Colli Bolognesi" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari
vengano approvati e modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini "Colli Bolognesi" approvato con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto che entra in vigore
il 1 settembre 1993.