IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche'
operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto
di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di
utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore
speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;
Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1 agosto 1993/1998,
da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione e'
incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di
investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
Decreta:
Art. 1.
E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1
agosto 1993/1998, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
L'importo indicato nel primo comma del presente articolo e'
incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle
operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di
capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite
della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 febbraio ed il 1 agosto di ogni
anno di durata del prestito.