IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 38, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante
disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,
a norma della citata legge n. 468 del 1978;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 99.678
miliardi;
Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di certificati di credito del Tesoro;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di
certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo
massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di sette anni,
con godimento 1 agosto 1993.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.