IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19
luglio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 99.678 miliardi;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10% - 1› agosto 1993/1996,
da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti;  detta  emissione  e'
incrementabile   per   le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro  poliennali  10%  -  1›
agosto  1993/1996, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
  I  nuovi  buoni fruttano l'interesse annuo del 10%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1› febbraio ed il  1›  agosto  di  ogni
anno di durata del prestito.