Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della comunicazione della commissione CEE del 2 agosto 1993 al consiglio, concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Russia, Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Arzerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il terzo quadrimestre del corrente anno: Categorie dei prodotti secondo la nomenclatura Ammontare per Periodo combinata (v. allegato) la Comunita' ___ ___ ___ III quadrimestre (1 settembre- 31 dicembre) A. Prodotti siderurgici CECA piatti di cui: tonn. 87.945 A.1 "sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio" tonn. 50.274 A.2 lamiere da treno tonn. 16.463 B. Prodotti siderurgici CECA lunghi di cui: tonn. 74.824 B.1 1 travi tonn. 8.362 B.2 1 vergella tonn. 8.047 Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunita' vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA n. 3772/1992 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/1993. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import- export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale italiana fino al 4 settembre 1993. Tali domande potranno essere accolte subordinatamente all'accertamento delle disponibilita' esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA. Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunita' sul modello comunitario allegato alla citata circolare. In aggiunta ai documenti previsti dalla circolare n. 2/1993 deve essere allegato certificato camerale in originale dal quale risulti che il richiedente operi nel settore acciaio. Poiche' il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli "altri operatori", gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 1990-1992 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sara' considerato importatore tradizionale. Se la quota del 75% risulta inutilizzata, saranno prese in considerazione le domande degli operatori che hanno effettuato importazioni per due anni; in assenza di tali operatori saranno considerati quelli che hanno effettuato importazioni per un anno soltanto, sempre nel triennio 1990-1992. Le domande pervenute nei termini suindicati saranno trasmesse alla commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sara' possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati. p. Il direttore generale: GRIFANTINI