IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea; Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394; Vista la legge 18 marzo 1989, n. 106, recante "Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in particolare, l'art. 2, che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonche' dei criteri, delle modalita' e dei limiti di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti-pilota per la commercializzazione integrata, dal produttore italiano al distributore estero, di determinati prodotti; Visto il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 "Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni" convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 156; Decreta: Art. 1. Settori e progetti beneficiari 1. Possono presentare domanda per l'ottenimento dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese associate o singole, in grado di operare adeguatamente con l'estero, che presentino progetti-pilota finalizzati all'avvio, al miglioramento e/o al consolidamento di rapporti di commercializzazione all'estero nel settore agroalimentare, con particolare riguardo per i prodotti tipici di elevata qualita'. I progetti devono prevedere anche azioni volte a qualificare la prestazione di servizi pre e post vendita per rendere il prodotto rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione. I progetti devono avere, altresi', lo scopo di favorire una migliore presenza all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso l'instaurazione di rapporti qualificati e stabili con la distribuzione locale o con la realizzazione di strutture di vendita diretta, nonche' mediante lo svolgimento di adeguate azioni promo- pubblicitarie. I progetti devono essere realizzati entro un massimo di due anni a decorrere dalla data di erogazione della prima quota di contributo. 2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte della Comunita' economica europea e devono riguardare al massimo due soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica. 3. I beneficiari che hanno usufruito di un contributo a valere sullo stanziamento 1991 o su quello 1992 non possono ripresentare la domanda nel 1993.