IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
  Visto il decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito  con
modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394;
  Vista  la  legge  18  marzo  1989,  n.  106, recante "Riordinamento
dell'Istituto nazionale per il commercio estero";
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
  Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 304, e, in  particolare,  l'art.
2, che rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro del commercio
con  l'estero,  di  concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, la determinazione dei settori, dei beneficiari, nonche'  dei
criteri,  delle  modalita' e dei limiti di concessione dei contributi
per la realizzazione di progetti-pilota  per  la  commercializzazione
integrata,   dal  produttore  italiano  al  distributore  estero,  di
determinati prodotti;
  Visto il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78 "Misure urgenti per  lo
sviluppo  delle  esportazioni" convertito nella legge 20 maggio 1993,
n. 156;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Settori e progetti beneficiari
  1. Possono presentare  domanda  per  l'ottenimento  dei  contributi
previsti  dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le imprese
associate o singole, in grado di operare adeguatamente con  l'estero,
che    presentino    progetti-pilota    finalizzati   all'avvio,   al
miglioramento    e/o    al    consolidamento    di    rapporti     di
commercializzazione   all'estero   nel  settore  agroalimentare,  con
particolare riguardo per i prodotti tipici di elevata qualita'.
  I progetti devono prevedere anche azioni  volte  a  qualificare  la
prestazione  di  servizi  pre  e post vendita per rendere il prodotto
rispondente alle esigenze dei mercati di destinazione.
  I progetti  devono  avere,  altresi',  lo  scopo  di  favorire  una
migliore  presenza  all'estero dei prodotti agroalimentari attraverso
l'instaurazione  di   rapporti   qualificati   e   stabili   con   la
distribuzione  locale  o con la realizzazione di strutture di vendita
diretta, nonche' mediante lo svolgimento di  adeguate  azioni  promo-
pubblicitarie.
  I  progetti devono essere realizzati entro un massimo di due anni a
decorrere dalla data di erogazione della prima quota di contributo.
  2. I progetti devono essere realizzati in Paesi non  facenti  parte
della  Comunita' economica europea e devono riguardare al massimo due
soli Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica.
  3.  I  beneficiari  che  hanno  usufruito di un contributo a valere
sullo stanziamento 1991 o su quello 1992 non possono ripresentare  la
domanda nel 1993.