IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazione
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata  o accertata giudizialmente la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto  conto  che  l'art.  2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952,
come modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito con modificazioni dalla legge 1›  dicembre  1981,  n.
692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio
1990, n. 187, stabilisce che:
    a)  Le  formalita'  di  prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro  automobilistico,  nonche'  di  iscrizione  di   contestuali
diritti  reali  devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo  rilascio
dell'originale della carta di circolazione.
    b)  Le formalita' di trascrizione iscrizione ed annotazione rela-
tive ai veicoli gia' iscritti nel pubblico  registro  automobilistico
devono  essere  richieste dalle parti interessate entro il termine di
sessanta giorni dalla data in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'
stata autenticata o giudizialmente accertata per le private scritture
formate  all'estero  il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma
restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16  febbraio
1913, n. 89, per le scritture estere.
    c)  Per  l'omissione  delle  richieste  di  formalita'  e entro i
termini stabiliti dai commi precedenti  si  applica  una  soprattassa
pari  a  quattro  volte  l'imposta erariale di trascrizione dovuta da
corrispondersi  contestualmente  ad  essa  per   il   tramite   delle
competenti  sedi  provinciali dell'Automobile club d'Italia - Ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e'  ridotta  ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
  Considerato  che  la  non  ottemperanza delle prescrizioni suddette
comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno   successivo   a   quello  della  avvenuta  riscossione,  puo'
comportare sanzioni a carico del conservatore del  pubblico  registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23  dicembre  1977,  n.  952,  alla  normativa  in  materia  di
registro, in quanto compatibile;
  Attesa  quindi,  la  necessita'  di prevedere nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti  gli adempimenti di legge la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Avuto  presente  a  tale  riguardo,  l'accordo  intercorso  tra  il
Ministero  delle  finanze  e  il  Ministero di grazia e giustizia, in
forma del quale ogni interruzione del servizo dipendente da motivi di
forza maggiore deve essere segnalata, su  iniziativa  dei  rispettivi
pubblici  registri  automobilistici,  al  procuratore  generale della
Repubblica  che   confermando   l'evento   interruttivo,   ne   dara'
comunicazione  al  Ministero  delle  finanze,  per la emissione di un
decreto di sospensione dei  termini  di  adeguamento  degli  obblighi
tributari,   ricadenti   sotto  tale  data,  per  i  quali  l'obbligo
tributario deve essere assolto, comunque entro il  giorno  successivo
alla cessazione della causa ostativa;
  Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte
di appello di Bari, con nota 28 aprile 1993 ha segnalato l'irregolare
funzionamento  degli  uffici del pubblico registro automobilistico di
Bari per chiusura al pubblico per motivi tecnici nel giorno 8  maggio
1993  e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per
la liquidazione  riscossione  contabilizzazione  e  versamento  della
imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto  che  le  suesposte  cause  devono  considerarsi eventi di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Viene accertata, nel giorno 8 maggio 1993, la  mancata  riscossione
dell'imposta  erariale  di trascrizione per le fomalita' che andavano
eseguite entro tale data nonche'  il  mancato  versamento  all'erario
della  imposta  da  effettuarsi nello stesso termine presso l'ufficio
provinciale del pubblico registro automobilistico di Bari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1993
                                         Il direttore generale: ROXAS