IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle  denominazioni  di  origine
dei vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati, ai termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Guardia   Sanframondi"  o  "Guardiolo",  corredata  dal  parere  del
comitato vitivinicolo della regione Campania;
  Visti il parere favorevole del comitato  nazionale  per  la  tutela
delle   denominazioni   di   origine  dei  vini  e  la  proposta  del
disciplinare  di  produzione  del  vino   "Guardia   Sanframondi"   o
"Guardiolo" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1993;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Considerato  che  l'art.  8,  comma  3,   della   predetta   legge,
concernente  modalita'  procedurali,  dispone  che  il riconoscimento
delle denominazioni d'origine e  la  delimitazione  delle  rispettive
zone     di    produzione    vengano    effettuati    contestualmente
all'approvazione dei relativi disciplinari di produzione con  decreto
del Ministro dell'agricoltura e foreste;
  Visto  l'art.  32  della  citata  legge,  concernente  disposizioni
transitorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di  origine  controllata  "Guardia
Sanframondi"  o  "Guardiolo"  ed  e' approvato, nel testo annesso, il
relativo disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione che entra in vigore il 1› settembre 1993.