IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria  colpiti  dagli  eventi
sismici  del  novembre  1980,  del  febbraio  1981  e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
  Vista la legge 23 gennaio 1992,  n.  32,  recante  disposizioni  in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori  di  cui  al  testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/92  che  autorizza
la  spesa  complessiva  di lire 4.300 miliardi - nella misura di lire
1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e
lire 1.400 miliardi per l'anno 1994  -  per  il  finanziamento  degli
interventi di cui alla citata normativa;
  Visto l'art. 2, commi 2 e 4 della citata legge n. 32/92 che assegna
al  CIPE  il  compito di procedere al riparto di dette disponibilita'
finanziarie nel rispetto delle previste riserve;
  Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992  adottata  in  applicazione
della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalita' per
il   successivo  riparto  tra  i  comuni  e  ribadisce  il  principio
dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga,
stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);
  Tenuto presente che  la  stessa  delibera  CIPE,  al  fine  di  una
coerente    applicazione   dei   criteri   fissati   nella   medesima
deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi  ai  singoli  comuni
all'acquisizione  degli  elementi da comunicarsi da parte dei sindaci
mediante la compilazione della scheda di  rilevazione  allegata  alla
delibera  medesima, nonche' ai risultati derivanti dalle verifiche in
loco svolte da apposite unita' ispettive;
  Considerato  che,  al  fine  di  favorire  il  coordinamento  delle
attivita'  di  accertamento,  raccolta  ed elaborazione dei risultati
derivanti dalle rilevazioni e verifiche,  e'  stato  costituito,  con
decreto  interministeriale  del  Ministro  del  bilancio  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in
data 25 gennaio 1993, apposito comitato di coordinamento;
  Considerato che detto comitato ha completato la raccolta,  verifica
ed analisi dei dati riguardanti i comuni classificati disastrati, con
riguardo alle sole situazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a),
della  gia'  citata  legge  n.  32/92,  rassegnando  relazione  sulle
risultanze di tale attivita';
  Visto il  decreto  legislativo  15  aprile  1993,  n.  96  che,  in
applicazione  della  delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  nella  legge  19  dicembre
1992,  n.  488,  stabilisce,  all'art.  12,  il  trasferimento  delle
competenze e delle funzioni gia'  del  Ministro  per  gli  interventi
straodinari   nel   Mezzogiorno  in  ordine  alla  ricostruzione  nei
territori colpiti dagli eventi sismici  1980-1981  al  Ministero  dei
lavori pubblici;
  Visto   il   decreto   interministeriale  Bilancio-Industria-Lavori
pubblici in data 31 maggio 1993  che  attua  il  trasferimento  delle
competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche;
  Vista la proposta prot. n. 107/Segr. del 3 giugno 1993 del Ministro
dei  lavori  pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui
alla  piu'  volte  citata  legge  n.  32/92,  in  favore  dei  comuni
disastrati  e  per  le  finalita'  di cui alla lettera a) del comma 2
dell'art. 3;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1. E' assegnata ai comuni disastrati, a valere sulla disponibilita'
finanziaria per l'anno 1992 recata dalla legge 23  gennaio  1992,  n.
32,  art.  1, la somma netta complessiva di lire 432,621 miliardi per
le finalita' di cui ai successivi punti e ripartita  tra  gli  stessi
nella  misura  indicata nell'allegata tabella 1 che costituisce parte
integrante della presente delibera.
  La somma di cui  sopra  e'  al  netto  del  saldo  degli  eventuali
interessi,  attivi  e passivi, e delle somme ancora disponibili sulle
precedenti assegnazioni di cui  alla  legge  n.  219/81,  cosi'  come
esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della
delibera  CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore lordo
valutato in lire 525,516 miliardi.
  2. Le disponibilita' finanziarie di cui al precedente punto 1. sono
finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei  soggetti
di  cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 23 gennaio 1992,
n. 32.
  3. Ai fini della definizione dei  criteri  per  l'assegnazione  dei
contributi  ai  soggetti di cui al precedente punto 2., da approvarsi
da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 3, comma  5,  della
citata legge n. 32/92, dovra' essere tenuto presente che:
  3.1 Sono da considerarsi in priorita' a):
   sotto   il   profilo   della  precarieta'  i  soggetti  alloggiati
permanentemente  o  prevalentemente  in  containers,   prefabbricati,
magazzini,  scuole  etc.,  ovvero  rimasti  nella  propria abitazione
pericolante e/o  oggetto  di  ordinanza  sindacale  di  sgombero  non
eseguita,  nonche' i soggetti che non disponendo di altre piu' idonee
sistemazioni alloggiative hanno lasciato  o  lasciano  saltuariamente
l'alloggio  precario  per  motivi  di  salute, per eta' avanzata, per
ricoveri ospedalieri o quant'altro;
   sotto il profilo della  provvisorieta'  i  soggetti  costretti  ad
alloggiare,  in  attesa  che  venga  riconosciuta/riparata la propria
casa, presso parenti od amici ovvero in alloggi per i quali pagano il
canone di locazione.
  3.2 Puo' essere concesso - a fronte di ineludibili vincoli  tecnici
-  un  finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa
ad immobili condominiali o  ad  UMI  in  cui  rientrino  solo  alcuni
alloggi  i  cui  titolari,  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al
precedente  punto  2,   sono   condizionati   nell'esecuzione   delle
rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi
del condominio o dell'UMI.
  3.3  Costituisce  documento  di  base  per  la  individuazione  dei
soggetti destinatari dei contributi di cui  al  precedente  punto  2,
l'elenco  nominativo  trasmesso  al  Ministero  del  bilancio e della
programmazione economica in riscontro  alla  richiesta  dello  stesso
Ministero  prot.  n.  1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9
marzo 1993, cosi' come verificata  da  parte  delle  apposite  unita'
ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse.
  4. La disponibilita' finanziaria di cui al precedente punto 1. puo'
essere destinata inoltre:
  4.1   alla   concessione   delle   quote   di  saldo  derivante  da
aggiornamento dei contributi gia' erogati, ovvero per l'aggiornamento
di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2;
  4.2 al finanziamento delle opere  di  urbanizzazione  primaria  che
sono  state ritenute strettamente indispensabili alla utilizzabilita'
delle unita' abitative realizzate e  da  individuare  nella  delibera
consiliare di cui al precedente punto 3.
  5.  Con  successive deliberazioni saranno determinate, nell'ordine,
le  assegnazioni  in  favore  dei  comuni  classificati   "gravemente
danneggiati"  e  "danneggiati",  per  le analoghe finalita' di cui ai
punti  precedenti  della  presente  delibera  e  di  seguito  saranno
ripartite   le  residue  disponibilita'  finanziarie  in  favore  dei
soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 comma 2 della  legge
n. 32/92.
  A   tal   fine   ciascun  comune  dovra'  trasmettere,  debitamente
compilata, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda  di
rilevazione   allegata,   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di
pubblicazione della presente delibera.
  6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1
della presente delibera potranno essere assunte,  previa  istruttoria
di   rappresentate   esigenze   derivanti   da  possibili  carenze  o
inesattezze in atto non rinvenute.
  7. I punti 4  e  5  della  delibera  CIPE  30  dicembre  1992  sono
annullati.
  8. In attuazione del precedente punto 5., e' revocata la riserva di
lire   300   miliardi   da  destinare  ai  comuni  classificati  come
danneggiati di cui ai punti 1 e 2 cpv 1 della delibera  CIPE  del  30
dicembre 1992.
  9. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e
funzioni  trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n.
96 del 1993, puo' continuare ad avvalersi, per lo  svolgimento  delle
attivita'  di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al loro
utilizzo, del nucleo ispettivo per  la  verifica  degli  investimenti
pubblici del Ministero del bilancio.
   Roma, 7 giugno 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
 Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142