Ai signori provveditori alle opere
                                  pubbliche
  L'art.  84  del  testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dispone che i
funzionari incaricati del collaudo dei fabbricati sociali di  cooper-
ative  edilizie  assistite  dal contributo statale debbono provvedere
anche  alla  ripartizione,  fra  i   singoli   alloggi,   del   costo
dell'intervento costruttivo ammesso al contributo stesso.
  Con circolare 26 marzo 1966, n. 12480, sostitutiva della precedente
n. 9400 del 1› luglio 1926, sono state diramate istruzioni alle quali
detti funzionari debbono attenersi nell'assolvere tale compito.
  Peraltro,  allo scopo di agevolare il compito dei collaudatori e di
garantire maggiore uniformita' di  comportamenti  nell'attuazione  di
dette  istruzioni, onde evitare quanto piu' possibile il contenzioso,
si ritiene opportuno che, unitamente agli atti  di  contabilita'  fi-
nale,  le  cooperative edilizie interessate predispongano, tramite un
tecnico di fiducia  (preferibilmente  il  direttore  dei  lavori),  e
consegnino al collaudatore:
    a)  una  pianta  di  ciascun alloggio con l'indicazione dei punti
cardinali e della superficie utile di ogni vano - comprese quelle dei
corridoi, disimpegni, ripostigli, logge, balconi (coperti e scoperti)
e terrazze - espressa in metri quadrati.
  Le superfici utili dei balconi  che  presentano  varie  esposizioni
dovranno essere frazionate in relazione all'orientamento.
  Qualora   gli   alloggi   realizzati  abbiano  differente  altezza,
l'indicazione della superficie utile dei singoli vani  dovra'  essere
sostituita con la rispettiva cubatura.
  In   tal  caso,  una  volta  determinata  la  cubatura  complessiva
dell'alloggio, questa dovra' poi essere trasformata in mq dividendola
per l'altezza media di m 2,80;
    b) una pianta del piano delle cantine con l'indicazione, per ogni
singolo  locale,  della  superficie  utile  e  del  rispettivo  socio
assegnatario. L'eventuale differenza di altezza fra le cantine dovra'
essere   esplicitamente  tenuta  presente  nella  determinazione  del
coefficiente di funzionalita' globale dell'alloggio.
    c) una pianta dell'autorimessa con l'indicazione, per ogni  posto
macchina  (se  autorimessa  comune)  o  per  ogni box (se autorimesse
singole), della superficie utile e del rispettivo socio assegnatario.
Qualora l'autorimessa sia del tipo misto, nel fornire le  indicazioni
di  cui  sopra,  dovra' essere specificato, per ogni singolo caso, se
trattasi di box o di posto macchina.  Anche  per  le  autorimesse  le
eventuali  differenze  dovranno essere esplicitamente tenute presenti
nella  determinazione  del  coefficiente  di  funzionalita'   globale
dell'alloggio.
    d) una planimetria generale con l'indicazione delle superfici dei
giardini  e  delle  aree  di  rispetto  assegnati.  Le  superfici dei
giardini che presentino varie esposizioni dovranno essere  frazionate
in rapporto all'esposizione.
  Tutti i predetti elaborati dovranno essere sottoscritti dal tecnico
che  li  ha  redatti, dal Presidente del Consiglio di amministrazione
della Cooperativa e  dal  socio  e  dovranno  contenere  la  seguente
dichiarazione:
     "IL SOTTOSCRITTO SOCIO SIGNOR .. .. .. .. .. .. .... FIRMA
       PER ACCETTAZIONE DELLE SUPERFICI UTILI A LUI ASSEGNATE"
  Le  superfici  come  sopra accettate dai soci assegnatari, dovranno
quindi essere riportate in una  apposita  scheda  (singola  per  ogni
alloggio) di cui si allega fac-simile.
  Qualora  il socio assegnatario non voglia sottoscrivere la suddetta
dichiarazione e si rifiuti di  eseguire  con  il  tecnico  incaricato
dalla  cooperativa, una verifica delle superfici attribuitegli, dette
superfici dovranno  essere  riportate  sulla  citata  scheda  con  un
asterisco   e  con  l'indicazione  dei  motivi  per  cui  sono  state
accettate.
  Acquisita la suddetta documentazione, il collaudatore dovra', a sua
volta, inserire nelle apposite colonne della scheda,  i  coefficienti
che,  nel  rispetto  della  circolare 26 marzo 1966, n. 12480 e della
presente, riterra' di adottare per determinare  il  costo-valore  dei
singoli alloggi.
  I  criteri  in  base  ai  quali  sono  stati fissati i coefficienti
adottati e il procedimento seguito per la determinazione  del  costo-
valore  dei  singoli alloggi, dovranno risultare da un'apposita breve
relazione redatta dal collaudatore a corredo  della  ripartizione  di
spesa.
  Si ricorda ai collaudatori che all'atto unico di collaudo (composto
di  relazione,  verbali di visita in corso d'opera, verbale di visita
finale e certificato di collaudo), per la chiusura dei  rapporti  tra
cooperativa  ed impresa, deve essere allegata la prescritta relazione
acclarante i rapporti tra Stato e cooperativa.
  In quest'ultima relazione, necessaria per la definizione del  costo
complessivo ammissibile al contributo statale, il collaudatore dovra'
accertare  che  nella realizzazione dell'opera siano state rispettate
le previsioni del quadro economico approvato.
  Qualora una o piu' voci di spesa risultassero eccedenti rispetto  a
quelle  approvate  nel  quadro  economico,  il  collaudatore,  ove le
disponibilita'  globali  lo  consentano  e  le  eccedenze  rientrino,
comunque, nei limiti di legge, potra' proporre all'autorita' preposta
all'approvazione  del  collaudo, l'ammissibilita' al contributo delle
somme eccedenti.
  Con l'occasione, si ritiene altresi' opportuno  richiamare  che  la
spesa  globale  da  ripartire  e'  esclusivamente  quella  ammessa al
beneficio del contributo.
  Qualora, poi, nel corso della visita di collaudo,  il  collaudatore
rilevi  che gli alloggi presentano eccedenze di superficie rispetto a
quelle riconosciute ammissibili sulla base delle disposizioni vigenti
in materia di edilizia economica e popolare, dopo aver verificato  la
corrispondenza del fabbricato alle previsioni degli elaborati tecnici
approvati,  dovra',  altresi',  accertare,  mediante  acquisizione di
idonea documentazione probatoria,  se  le  maggiori  superfici  siano
state  realizzate  ad  esclusivo carico dei soci interessati e quindi
con somme escluse dal mutuo assistito dal contributo.
  Qualora, invece, le maggiori superfici siano state  realizzate  con
somme  prelevate  dal  mutuo  assistito  dal  contributo  statale, il
collaudatore dovra' valutare e segnalare a questo Ministero,  per  le
determinazioni  di competenza, la necessita' delle maggiori superfici
o, altrimenti, ove le ritenesse non necessarie, dopo aver determinato
il  costo  a  metro quadrato dell'alloggio, dovra' segnalare a questo
Ministero il  costo  relativo  all'eccedenza  di  superficie  per  la
relativa e conseguente esclusione dal contributo.
  Allo  stesso  modo,  nel  caso  in  cui,  nelle  parti  comuni  del
fabbricato o  nei  singoli  alloggi,  vengano  riscontrate  eventuali
modifiche  interne  (cosi' dette "migliorie"), la differenza di costo
di quest'ultime rispetto  alle  previsioni  del  progetto  approvato,
qualora  sia  stata sostenuta con somme prelevate dal mutuo assistito
dal contributo statale, dovra' essere segnalata  a  questo  Ministero
per la relativa e conseguente esclusione dal contributo stesso.
  In  ogni  caso, le "maggiori superfici" e le "migliorie" realizzate
non dovranno oltrepassare i limiti e le caratteristiche  fissati  per
l'edilizia economica dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia
popolare  ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165, modificato dalla legge 2 luglio 1949, n. 408.
  Tutto quanto sopra dovra'  risultare  esplicitamente  nella  citata
relazione   sui   rapporti   tra  Stato  e  cooperativa  redatta  dal
collaudatore.
                                                 Il Ministro: MERLONI