Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura Alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati agricoltura Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo e, per conoscenza Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Corte dei conti Ai commissari di Governo presso le regioni Alla ragioneria centrale presso il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali Con circolari n. 271 del 16 marzo 1992 e n. 275 del 24 giugno 1992, sono stati stabiliti i criteri per la presentazione delle istanze di richiesta delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, modificata dall'art. 1 della legge n. 237 del 19 luglio 1993 che prevede la concessione di mutui decennali a tasso agevolato a favore delle cooperative agricole. Dall'istruttoria svolta sulle istanze presentate nei termini fissati dalle richiamate circolari, e' emerso che l'entita' stimata dei mutui concedibili a tasso agevolato, in applicazione dei criteri predeterminati dalle anzidette circolari, risulta non in grado di assorbire l'intero stanziamento previsto dalla richiamata legge. 1. E' stata valutata, pertanto, l'opportunita' di rivedere i parametri di valutazione posti a base della procedura di erogazione del concorso statale fissati dalla circolari n. 275/92, al punto 2, lettere b), c); al punto 3 e al punto 4 lettera b). A tale scopo si dispone quanto segue: 1.1. Mantenimento dell'indice di struttura. Il rapporto tra mezzi propri e indebitamento a medio e lungo termine (ivi compreso il mutuo concedibile ai sensi della legge n. 140/92 in concorso con l'aumento del capitale sociale) e immobilizzazioninette, dovra' mantenersi nel limite di valore indicato dalla circolare. Si ritiene peraltro opportuno la conferma dell'indice nel valore prefissato in quanto avendo compreso nel rapporto anche il mutuo da concedersi e il capitale sociale che la cooperativa deve sottoscrivere per la concedibilita' del mutuo stesso, l'indice risulta gia' favorevolmente influenzato. 1.2. Altri indici. Per gli altri indici riportati nella circolare n. 271/92 al punto 3), sono ammesse le istanze che hanno un solo indice non allineato (escluso l'indice di struttura) e quindi solo indici C, D, E, (come da legenda allegata - tavola 1). Sono altresi' ammesse le istanze che hanno due indici non allineati ma limitatamente a C E e D E. Cio' in quanto le condizioni di fatturato (indice E), che secondo la circolare anzidetta per gli anni 1992, 93 e 94 dovevano essere non inferiori a quelle registrate nel 1991, se fuori parametro ma tuttavia con indice ROS allineato (a consuntivo e/o a preventivo), si ritiene che non costituiscano elemento negativo ai fini della valutazione dell'attivita' d'impresa delle cooperative, stante l'attuale crisi del settore. 2. Per le stesse motivazioni sopra espresse, si ritiene opportuno, inoltre, modificare le circolari n. 271/92 e n. 275/92 nei seguenti punti: 2.1. Circolare n. 271/92 punto 4, lettera b) e circolare n. 275/92 punto 1.1 e 1.2. L'indebitamento verso gli istituti bancari e finanziari, in essere alla data del 31 dicembre 1991, a seguito dell'operazione di mutuo a tasso agevolato in concorso con l'aumento di capitale sociale, puo' attestarsi nella fascia di valori compresi tra il 30% e il 10% dei ricavi netti, indipendentemente dall'ammontare del mutuo richiesto. 2.2. Circolare n. 271/92 punto 4, lettera b). E' rimosso il criterio di esclusione riportato al punto 4, lettera b), per le istanze di cooperative che hanno ricevuto agevolazioni creditizie ai sensi della legge n. 752/86, fermo restando che l'ammissibilita' alla ulteriore agevolazione creditizia sara' possibile solo dopo che saranno completati i procedimenti amministrativi rientranti nei nuovi criteri di selezione di cui ai precedenti punti. 3. In relazione alla rideterminazione dei criteri di cui sopra si ritiene necessario disporre la riapertura del termine fissato, dalla circolare n. 275 del 24 giugno 1992, per la presentazione di nuove istanze. A tal fine il nuovo termine e' fissato al 30 settembre 1993. Si richiama all'attenzione degli organismi in indirizzo che la riapertura del termine e' consentita solo alle cooperative che, in base ai criteri fissati con le precedenti circolari, non avevano titolo alla presentazione di domande. A tale riguardo si precisa che resta evidentemente consentita la presentazione di documentazione integrativa per quegli organismi cooperativi che, rientrando nelle condizioni di cui al punto 1.1 della predetta circolare n. 275/92, non avevano titolo a presentare i documenti integrativi secondo quanto previsto al punto 1.2 della circolare medesima. Non saranno prese in considerazione, pertanto, eventuali domande, meramente reiterative di quelle gia' presentate. Le stesse, saranno rimesse agli organismi interessati. Il Ministro: DIANA