Alle regioni a statuto speciale ed
                                  a statuto ordinario  -  Assessorati
                                  agricoltura
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano - Assessorati agricoltura
                                  Alle organizzazioni professionali
                                     agricole a livello nazionale
                                  Alle  organizzazioni  nazionali  di
                                  rappresentanza   e   assistenza   e
                                  tutela del movimento cooperativo
                                     e, per conoscenza
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Corte dei conti
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni
                                  Alla ragioneria centrale presso  il
                                  Ministero   per   il  coordinamento
                                  delle politiche agricole alimentari
                                  e forestali
  Con circolari n. 271 del 16 marzo 1992 e n. 275 del 24 giugno 1992,
sono stati stabiliti i criteri per la presentazione delle istanze  di
richiesta  delle  agevolazioni  previste  dall'art.  2  della legge 7
febbraio 1992, n. 140, modificata dall'art. 1 della legge n. 237  del
19  luglio 1993 che prevede la concessione di mutui decennali a tasso
agevolato a favore delle cooperative agricole.
  Dall'istruttoria  svolta  sulle  istanze  presentate  nei   termini
fissati  dalle  richiamate circolari, e' emerso che l'entita' stimata
dei mutui concedibili a tasso agevolato, in applicazione dei  criteri
predeterminati  dalle  anzidette  circolari,  risulta non in grado di
assorbire l'intero stanziamento previsto dalla richiamata legge.
  1. E'  stata  valutata,  pertanto,  l'opportunita'  di  rivedere  i
parametri  di  valutazione posti a base della procedura di erogazione
del concorso statale fissati dalla circolari n. 275/92, al  punto  2,
lettere  b),  c); al punto 3 e al punto 4 lettera b). A tale scopo si
dispone quanto segue:
  1.1. Mantenimento dell'indice di struttura.
  Il rapporto tra mezzi  propri  e  indebitamento  a  medio  e  lungo
termine  (ivi  compreso  il mutuo concedibile ai sensi della legge n.
140/92  in  concorso  con   l'aumento   del   capitale   sociale)   e
immobilizzazioninette,   dovra'   mantenersi  nel  limite  di  valore
indicato dalla circolare.
  Si ritiene peraltro opportuno la conferma  dell'indice  nel  valore
prefissato  in  quanto avendo compreso nel rapporto anche il mutuo da
concedersi  e  il  capitale   sociale   che   la   cooperativa   deve
sottoscrivere  per  la  concedibilita'  del  mutuo  stesso,  l'indice
risulta gia' favorevolmente influenzato.
  1.2. Altri indici.
  Per gli altri indici riportati nella circolare n. 271/92  al  punto
3),  sono  ammesse  le istanze che hanno un solo indice non allineato
(escluso l'indice di struttura) e quindi solo indici C, D,  E,  (come
da legenda allegata - tavola 1).
  Sono altresi' ammesse le istanze che hanno due indici non allineati
ma limitatamente a C E e D E.
  Cio'  in  quanto le condizioni di fatturato (indice E), che secondo
la circolare anzidetta per gli anni 1992, 93 e 94 dovevano essere non
inferiori a  quelle  registrate  nel  1991,  se  fuori  parametro  ma
tuttavia con indice ROS allineato (a consuntivo e/o a preventivo), si
ritiene  che  non  costituiscano  elemento  negativo  ai  fini  della
valutazione  dell'attivita'  d'impresa  delle   cooperative,   stante
l'attuale crisi del settore.
  2.  Per le stesse motivazioni sopra espresse, si ritiene opportuno,
inoltre, modificare le circolari n. 271/92 e n. 275/92  nei  seguenti
punti:
  2.1.  Circolare n. 271/92 punto 4, lettera b) e circolare n. 275/92
punto 1.1 e 1.2.
  L'indebitamento verso gli istituti bancari e finanziari, in  essere
alla  data del 31 dicembre 1991, a seguito dell'operazione di mutuo a
tasso agevolato in concorso con l'aumento di capitale  sociale,  puo'
attestarsi  nella  fascia  di valori compresi tra il 30% e il 10% dei
ricavi netti, indipendentemente dall'ammontare del mutuo richiesto.
  2.2. Circolare n. 271/92 punto 4, lettera b).
  E' rimosso il criterio di esclusione riportato al punto 4,  lettera
b),  per  le  istanze  di cooperative che hanno ricevuto agevolazioni
creditizie ai  sensi  della  legge  n.  752/86,  fermo  restando  che
l'ammissibilita'   alla   ulteriore   agevolazione  creditizia  sara'
possibile  solo  dopo   che   saranno   completati   i   procedimenti
amministrativi  rientranti  nei  nuovi criteri di selezione di cui ai
precedenti punti.
  3. In relazione alla rideterminazione dei criteri di cui  sopra  si
ritiene  necessario disporre la riapertura del termine fissato, dalla
circolare n. 275 del 24 giugno 1992, per la  presentazione  di  nuove
istanze.
  A tal fine il nuovo termine e' fissato al 30 settembre 1993.
  Si  richiama  all'attenzione  degli  organismi  in indirizzo che la
riapertura del termine e' consentita solo alle  cooperative  che,  in
base  ai  criteri  fissati  con  le precedenti circolari, non avevano
titolo alla presentazione di domande.
  A tale riguardo si precisa che resta  evidentemente  consentita  la
presentazione  di  documentazione  integrativa  per  quegli organismi
cooperativi che, rientrando nelle condizioni  di  cui  al  punto  1.1
della predetta circolare n. 275/92, non avevano titolo a presentare i
documenti  integrativi  secondo  quanto  previsto  al punto 1.2 della
circolare medesima.
  Non saranno prese in considerazione, pertanto,  eventuali  domande,
meramente  reiterative  di quelle gia' presentate. Le stesse, saranno
rimesse agli organismi interessati.
                                                   Il Ministro: DIANA