IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti la soppressione degli  enti  e  delle  casse
previdenziali, al fine di razionalizzare  il  settore  unificando  le
rispettive attribuzioni in un unico istituto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' istituito, con  effetto  dal  18  febbraio  1993,  l'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i   dipendenti   dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria
I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,  n.  70.  Esso  ha
sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed  adempie  alle
funzioni   attribuitegli   con    criteri    di    economicita'    ed
imprenditorialita'. L'Istituto svolge i compiti che  le  disposizioni
vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed  assistenza
per  i  dipendenti  statali  (ENPAS),  all'Istituto   nazionale   per
l'assistenza ai  dipendenti  degli  enti  locali  (INADEL),  all'Ente
nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto  pubblico
(ENPDEDP), alla Cassa per  le  pensioni  dei  dipendenti  degli  enti
locali, alla Cassa per le pensioni agli  insegnanti  di  asilo  e  di
scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai  sanitari
e  alla  Cassa  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  e  ai
coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli  istituti  di
previdenza del Ministero del tesoro. 
  2. Previa  armonizzazione  degli  ordinamenti  pensionistici  delle
forme  di  previdenza  esclusive  con  il  regime  dell'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sara' disciplinata
con  successivo  provvedimento  di  legge   l'assunzione   da   parte
dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato,
mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome. 
  3. L'INPDAP e' inserito nella tabella  B  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e
le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione
generale degli istituti di previdenza del  Ministero  del  tesoro  e'
soppressa e  le  relative  strutture  organizzative  sono  trasferite
all'INPDAP. 
  5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio  1993,  all'ENPAS,
all'INADEL, all'ENPDEDP e  alle  casse  di  previdenza  nei  rapporti
attivi e passivi ad essi  inerenti,  nonche'  nella  titolarita'  nei
rispettivi  patrimoni,  ciascuno  dei  quali  costituisce,  ad   ogni
effetto, un patrimonio  separato,  oggetto  di  altrettante  gestioni
economico-finanziarie autonome  al  fine  di  garantire  l'equilibrio
tecnico-finanziario delle stesse.  In  ciascun  patrimonio  non  sono
ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne'  azioni  dei  creditori
delle altre gestioni. 
  6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le  gestioni
di cui al  comma  5  hanno  autonomia  economico-patrimoniale  e  nei
rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti  alla  data
del 18 febbraio 1993, nonche' i beni successivamente acquisiti con le
risorse finanziarie e le rendite  delle  gestioni  stesse.  Tutte  le
spese  di  amministrazione  sono  imputate  alle  gestioni  in  quota
proporzionale al numero degli assicurati. 
  7. I beni mobili ed immobili e ogni  altra  attivita'  appartenenti
agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del
18 febbraio 1993, nonche'  i  beni  e  le  attivita'  successivamente
acquisiti con l'impiego  delle  risorse  finanziarie  delle  gestioni
stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non e' consentito, se non  nei
limiti e secondo le modalita'  previste  dalle  disposizioni  vigenti
alla predetta data, il trasferimento  da  una  gestione  autonoma  ad
altra  di  beni  mobili  o  immobili,  di  attivita'  o  di   risorse
finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione
di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attivita'. 
  8. Le gestioni autonome sono tenute  ad  assicurare  ai  rispettivi
iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali,  assistenziali
e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve  le
variazioni derivanti da successive disposizioni di  legge.  Nulla  e'
innovato in  materia  di  contribuzioni,  prestazioni  previdenziali,
assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative pro-
cedure previste  dai  rispettivi  ordinamenti.  In  nessun  caso  gli
iscritti ad una gestione  autonoma  possono  richiedere  od  ottenere
trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente,  ad
iscritti a gestioni autonome diverse. 
  9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli
enti, dell'Istituto e delle casse  di  cui  al  comma  1  secondo  le
disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano  la
rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto
disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata  in  vigore
del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.