AVVERTENZA Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 4 agosto 1993, n. 276, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. ART. 1. (Principi generali). 1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e suc- cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: " ART. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale. 3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito in due collegi uninominali. 4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422. ART. 2. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali. - ART. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ". 2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 422/1991 reca: "Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina". - Il testo dell'art. 26 della legge n. 29/1948 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 26. - Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni seguenti. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne. Le operazioni di votazioni proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare. Le operazioni, di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. I verbali delle operazioni per l'elezioni del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare. Se non e' possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 64, sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino".