AVVERTENZA
  Si procede alla ripubblicazione del  testo  della  legge  4  agosto
1993,  n.  276,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
 
                               ART. 1.
                        (Principi generali).
 
1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,  e  suc-
cessive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"  ART.  1.  -  1.  Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto su base
regionale.  I  seggi  sono  ripartiti  tra   le   regioni   a   norma
dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2.  Il  territorio  di  ciascuna  regione, con eccezione del Molise e
della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi uninominali, pari ai tre
quarti dei seggi  assegnati  alla  regione,  con  arrotondamento  per
difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna
regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale.
3.   La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico  collegio
uninominale. Il territorio della regione Molise e' ripartito  in  due
collegi uninominali.
4.  I  collegi  uninominali  della  regione  Trentino-Alto Adige sono
definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n.422.
ART. 2. - 1.  Il  Senato  della  Repubblica  e'  eletto  a  suffragio
universale,  favorendo  l'equilibrio della rappresentanza tra donne e
uomini, con voto diretto, libero  e  segreto,  sulla  base  dei  voti
espressi  nei  collegi  uninominali.  I seggi nei collegi uninominali
sono attribuiti con sistema maggioritario.  Gli ulteriori seggi  sono
attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi
di candidati concorrenti nei collegi uninominali. -
ART.  3.  - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono
in un solo giorno ".
2. I commi quinto e sesto  dell'articolo  26  della  citata  legge  6
febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.
 
          AVVERTENZA:
 
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 422/1991 reca: "Elezioni del Senato della
          Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della
          popolazione altoatesina".
             - Il testo dell'art. 26 della legge  n.  29/1948  (Norme
          per   l'elezione   del   Senato   della  Repubblica),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 26. - Nel caso di coincidenza delle elezioni della
          Camera dei  deputati  con  quelle  del  Senato,  esse  sono
          indette per il medesimo giorno.
             Lo  svolgimento  delle operazioni elettorali e' regolato
          dalle disposizioni seguenti.
             L'elettore  iscritto  nelle  liste  elettorali  per   le
          elezioni  delle  due Camere, dopo che e' stata riconosciuta
          la sua  identita'  personale,  ritira  dal  presidente  del
          seggio  le  due schede, che devono essere di colore diverso
          e,   dopo   aver   espresso   il   voto,   le    riconsegna
          contemporaneamente  al  presidente  il  quale le pone nelle
          rispettive urne.
             Le operazioni di votazioni proseguono fino alle  ore  22
          in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora
          si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
             Le  operazioni, di cui all'art. 67 del testo unico delle
          leggi per l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  devono
          essere  effettuate  immediatamente  dopo  la chiusura della
          votazione.
             Il  presidente  procede  quindi   alle   operazioni   di
          scrutinio,  con  precedenza di quelle relative all'elezione
          del  Senato.  Tali  operazioni   devono   svolgersi   senza
          interruzione  ed  essere ultimate entro le ore diciotto del
          secondo  giorno  successivo  a  quello  di   inizio   della
          votazione;   se  non  sono  compiute  entro  tale  ora,  si
          applicano le disposizioni  dell'art.  73  del  testo  unico
          delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
             I  verbali  delle  operazioni  per l'elezioni del Senato
          devono  essere  compilati  distintamente  da   quelli   per
          l'elezione  della  Camera dei deputati e redatti in duplice
          esemplare.
             Se non  e'  possibile  l'immediato  recapito,  i  plichi
          contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere
          nella  sala  della  votazione, che viene chiusa e custodita
          secondo  le  prescrizioni  di  cui   all'art.   64,   sopra
          richiamato,  per essere recapitati con ogni urgenza, a cura
          del presidente, al mattino".